Al riconoscimento degli stabilimenti nei quali sono effettuate operazioni di raccolta si applicano già le norme europee. In arrivo i decreti legislativi di adeguamento.

In base alla normativa europea gli stabilimenti "devono essere riconosciuti per effettuare determinate spedizioni in ambito UE di animali e materiale germinale, incluse le uova da cova".  Per tali spedizioni, "il riferimento è esclusivamente la normativa dell’Unione europea già valida e applicabile in tutti gli Stati membri".  E' dunque irrilevante la circostanza che non siano ancora stati emanati i decreti legislativi nazionali di adeguamento al regolamento (UE) 2016/429 (Animal Health Law). Inoltre, l’inserimento in BDN dell’informazione inerente al riconoscimento degli stabilimenti "è possibile da diversi anni e l’adempimento dell’obbligo da parte dell’operatore previsto dal regolamento è possibile senza bisogno di ulteriori adeguamenti normativi a livello nazionale".

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