La formazione definita dal DM 3 aprile 2025 è obbligatoria anche per proprietari e detentori di specie esotiche e selvatiche "da compagnia". La Direzione Generale della Salute Animale risponde a un quesito dell’Anmvi. Formazione obbligatoria anche se si tratta di pet in abitazioni private e senza scopi commerciali. Quando scattano controlli e sanzioni.
Sussite l' obbligo formativo per chi detiene e si prende cura "a vario titolo" di pet esotici e selvatici da compagnia. La Direzione Generale della Salute Animale ha inviato alle Regioni una circolare che chiarisce il dettato del DM 3 aprile 2025, su richiesta dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, in relazione ai proprietari privati.
Il quesito- L'Associazione chiedeva di chiarire se il percorso formativo definito dall'Allegato 1 e rivolto a proprietari e detentori fosse da intendersi come obbligatorio. In assenza di uno specifico quadro di controllo e di sanzioni- a differenza di quanto previsto per gli operatori - il quesito era volto a fare maggiore chiarezza, stante l'esigenza di fornire al pubblico informazioni fondate sugli adempimenti da osservare.
L'interpretazione normativa fornita dalla Direzione ministeriale è rigorosa e considera anche proprietari e detentori di specie esotiche e selvatiche “da compagnia” obbligati a seguire il percorso di formazione. La normativa nazionale, dunque, obbliga alla formazione anche le persone fisiche responsabili di “exotic pet” (animali delle specie elencate nell’Allegato I parte B del Reg 2016/429) detenuti nelle abitazioni come animali da compagnia, a fini privati e non commerciali.


