I prodotti puramente vegetali non possono essere commercializzati con denominazioni che il diritto dell’Unione riserva ai prodotti di origine animale.
L'ha stabilito la Corte di Giustizia Europea in relazione all'uso di termini, come «latte», «crema di latte o panna», «burro», «formaggio» e «yogurt». La preclusione vale anche se le denominazioni sono accompagnate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione. Esiste, tuttavia, un elenco di eccezioni.