Sulla vicenda che aveva visto opposti la FNOVI e la Provincia Autonoma di Trento in materia di veterinario aziendale è ora intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato la quale ha sancito che i veterinari aziendali iscritti nell'elenco affidato all’Azienda Sanitaria Provinciale per i servizi sanitari di Trento devono essere iscritti anche in quello nazionale tenuto dalla FNOVI “risultando l’istruzione dell’elenco provinciale unicamente finalizzata all’assolvimento dei predetti ed aggiuntivi compiti di sorveglianza”. 

Istituito con Delibera del Comitato Centrale della FNOVI del 15 dicembre 2018, l’iscrizione all'Elenco Pubblico Nazionale dei Veterinari Aziendali tenuto dalla FNOVI costituisce condizione necessaria ed indispensabile per l'esercizio delle funzioni di veterinario aziendale su tutto il territorio nazionale.
Temo che non siano stati compresi i profili di criticità che la Federazione riteneva immediatamente riconoscibili al solo scorrere l’insieme di attività affidate ai veterinari aziendali della Provincia di Trento” ha commentato il Presidente Gaetano Penocchio.
Ha quindi aggiunto che “a questi professionisti sono richieste prestazioni per una parte pubbliche a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale per i servizi sanitari di Trento (assistenza zooiatrica h 24, esecuzione di profilassi, prelievi per test diagnostici), e per una parte private (la consulenza aziendale del veterinario libero professionista non può e non deve essere “regolata” se non dal mercato). Un mix di doveri e di limitazioni che confligge con una libera attività professionale”.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI