Un Ordine ha richiesto il parere Fnovi in merito alle istanze inviate dal servizio sanitario regionale e relative al campo numero di microchip nella ricetta veterinaria elettronica. Dopo aver richiamato quanto pubblicato sul sito dedicato al sistema ricetta veterinaria elettronica* il parere ricorda le criticità dell’anagrafe canina nazionale e regionale e conclude che le premesse sono sufficienti per affermare che per il sistema REV non può essere ipotizzato alcun utilizzo con finalità diverse o ulteriori da parte degli Enti che possono accedere ai dati trasmessi tramite la REV e per i quali restano invariati i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme relative all’identificazione e registrazione in anagrafe canina dei cani di proprietà.

Resta ovviamente legittima la possibilità di inviare segnalazioni circostanziate all'Ordine di iscrizione del professionista in caso di mancato rispetto del Codice deontologico, mentre ogni addebito di connotazione diversa da quella disciplinare dovrà essere indirizzato alla rispettiva autorità competente.
Infine sull’opportunità di attivare automatismi di controllo più accurati Fnovi continuerà a dialogare con il Centro Servizi Nazionale presso l’IZSAM come fatto in precedenza.

(*)Il nuovo sistema informatizzato non introduce nuovi obblighi o regole aggiuntive rispetto alle norme legislative attuali. Tra le finalità del nuovo modello operativo introdotto dalla ricetta elettronica vi è quella di semplificare e, dove possibile, ridurre gli obblighi recuperando le informazioni da dati già disponibili nei sistemi informativi ministeriali. Infatti, diversi adempimenti degli obblighi concernenti la tracciabilità, come prevista dal d.lgs. 193/06 e dall’art 15 del d.lgs. 158/06, saranno assolti attraverso il Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza, compreso l’invio della prescrizione veterinaria di cui all’art. 71 del d.lgs. 193/06.