Facendo seguito alle richieste di chiarimento ricevute in merito all’applicazione della lettera d) del capitolo 4 – Norme di conduzione - dell’Allegato A dell’Ordinanza del 10 dicembre 2019: “d. In deroga alla precedente lettera b, è consentito allevare tacchini all’aperto esclusivamente nelle zone non incluse nell’elenco delle zone ad alto rischio di cui all’art. 5 -ter della presente ordinanza e richiamate nell’Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2019”, la Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (0002488-04/02/2020-DGSAF-MDS-P) ha precisato che “il divieto di allevare i tacchini all’aperto nelle zone A e B di cui all’Accordo Stato-Regioni citato e contenuto nel testo dell’Ordinanza che era stato condiviso dalle Associazioni di categoria e dalle Regioni e Province autonome prima della firma del Ministro, non si applica agli allevamenti di tacchini da carne all’aperto situati nelle zone A e B preesistenti alla data di entrata in vigore dell’Ordinanza, fermo restando il rigoroso rispetto delle misure di biosicurezza enunciate nell’Accordo medesimo e specificate nell’Allegato A dell’Ordinanza 10 dicembre 2019”.

La costruzione di nuovi allevamenti di tacchini da carne all’aperto nelle zone A, dovrà essere effettuata, da parte delle Regioni tramite i Servizi veterinari delle ASL competenti per territorio, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviaria e informata la scrivente dell’esito dell’istruttoria, una valutazione epidemiologica che tenga conto dei fattori di rischio contenuti nella Decisione di esecuzione n. 2018/1136 (UE) nonché della sussistenza dei requisiti di biosicurezza disciplinati dalle norme vigenti