Il disegno di legge S. 867 – Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni - recentemente licenziato dalla Camera dei Deputati - esordisce con l'individuazione delle professioni sanitarie e socio-sanitarie: il testo infatti richiama la legge n. 3/2018, cosiddetta Legge Lorenzin, che ha riordinato gli Ordini professionali dell'area sanitaria.

Più in dettaglio, l'art. 4 di tale legge elenca le professioni sanitarie: medici-chirurghi, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, fisici, chimici, infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia medica, tecnici della riabilitazione e della prevenzione. L’art. 5 elenca le professioni sociosanitarie: gli operatori socio-sanitari, gli assistenti sociali, i sociologi e gli educatori professionali. L'art. 6 e 7 disciplinano le modalità per individuare e istituire le nuove professioni sanitarie di osteopata e chiropratico, mentre l'art. 8 e 9 trattano dell'ordinamento dei chimici, dei fisici, dei biologi e degli psicologi.

Tra le principali novità introdotte si prevede l’aggravamento delle pene per le lesioni gravi (da 4 a 10 anni) o gravissime (da 8 a 16 anni) procurate in danno di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio delle sue funzioni o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività.

Viene poi inserita tra le circostanze aggravanti comuni del reato, l’aver agito nei confronti di tali soggetti nei delitti commessi con violenza e minaccia. Quando ricorre l’aggravante, inoltre, è prevista la procedibilità di ufficio per i reati di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni (art. 582 c.p.).

Nella versione approvata a Palazzo Montecitorio non è più presente l’obbligo per le aziende sanitarie, per le pubbliche amministrazioni e per le strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici, privati o del privato sociale, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri operatori. 

Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, alle strutture presso le quali opera il personale è chiesto di prevedere, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento.

È stato poi istituito presso il Ministero della salute un Osservatorio nazionale permanente con compiti di monitoraggio e di prevenzione dei fenomeni di violenza. La Camera dei Deputati ne ha modificato la composizione prevedendo che per la sua metà sia formato da rappresentanti donne. Ne faranno parte gli Ordini professionali e i sindacati di categoria.

Con il provvedimento è stata istituita anche la 'Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari': una iniziativa che ha come obiettivo quello di sensibilizzare la cittadinanza a una cultura che condanni ogni forma di violenza.

Per i vertici ordinistici degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie l’approvazione del Disegno di Legge è stata accolta come un segnale forte di presa di coscienza del problema da parte della Politica e delle Istituzioni. Unanime l'auspicio di una rapida conclusione dell’iter e, soprattutto, nell’inizio di una nuova era della sanità, che consideri il diritto alla sicurezza degli operatori come intrinsecamente legato al diritto alla tutela della salute dei cittadini.