Allo scopo di incentivare l’impiego di mezzi di pagamento diversi dal contante, il Dl n. 124/2019 (“decreto fiscale” collegato alla legge di bilancio 2020) ha istituito - a favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professioni con ricavi/compensi non superiori a 400mila euro - un credito d’imposta sulle commissioni addebitate dagli intermediari per le transazioni elettroniche effettuate dai consumatori dal 1° luglio 2020 (articolo 22) e, dall’altro, ha stabilito che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro liquido fra soggetti diversi venga ridotto, dagli attuali 3mila euro, prima a 2mila euro, con decorrenza dallo stesso 1° luglio, e poi a mille euro, a partire dal 1° gennaio 2022 (articolo 18).

La notizia pubblicata su Fisco on line dell'Agenzia delle Entrate  prosegue spiegando che  si tratta di un bonus per scoraggiare l’uso del contante,  credito d’imposta nella misura del 30% delle commissioni applicate dai prestatori di servizi di pagamento (articolo 1, comma 1, lettera g), Dlgs n. 11/2010) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali (ossia, di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) e regolate con carte di credito, debito o prepagate ovvero mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. L’accesso all’incentivo fiscale è riservato ai soli operatori con ricavi o compensi, nell’anno d’imposta precedente, di ammontare non superiore a 400mila euro.

La misura, prevista all'articolo 22 del decreto legge 124/2019 è di  incentivare strumenti di pagamento diversi da monete e banconote, in assenza di sanzioni per chi non si è dotato di POS. 

Fonte: 
Fisco on line - Agenzia delle Entrate