Il Ministero della Salute ha inviato una nota per ricordare che dal 17 aprile saranno obbligatori gli adempimenti previsti dall'allegato 1, parte A, paragrafo 6 del DM 2 marzo 2018:l’operatore/detentore, incluso il commerciante, deve registrare in BDN le movimentazioni da e verso allevamenti o verso stabilimenti di macellazione di conigli, lepri, chiocciole, camelidi ed altri ungulati. Successivamente, dal 01 luglio 2021, gli operatori devono compilare il modello 4 in modalità informatizzata in BDN, compilazione che consentirà la registrazione automatica in BDN delle movimentazioni.

La nota precisa che i prototipi di modello 4 per le varie specie animali contemplate dal DM in oggetto sono pubblicati in specifica sezione del portale internet www.vetinfo.it, dove saranno a breve consultabili anche le informazioni tecniche inerenti alla funzionalità di registrazione delle movimentazioni a partire dal modello 4 informatizzato.
 

Fonte: 
Ministero della Salute