Il consenso informato ha una valenza fondamentale sia del punto di vista giuridico che deontologico. Diamo per scontata l’affermazione secondo cui il consenso informato rappresenta il presupposto della legittimità di ogni atto medico.

Il consenso informato o più correttamente "l’informazione al consenso” è la procedura che trasforma la relazione clinica da atto di fiducia ad atto partecipato, va considerato come processo decisionale di scelte informate e consapevoli del professionista.

Vi sono due forme di consenso: implicito quando la volontà del cliente è chiara dalla sua richiesta e volontà come ad esempio una visita o una vaccinazione;
esplicito quando al cliente viene chiesta l’accettazione di un percorso diagnostico terapeutico.

Stabilire a priori un modulo di consenso informato è difficile perché dove essere costruito sul singolo caso. Il consenso deve rispettare alcuni requisiti fondamentali ed essere:

Personalizzato: relativo a quel caso e a quell’animale

Comprensibile: utilizzo gi termini anche non strettamente medici

Veritiero

Obiettivo: scevro da convincimenti soggettivi

Esaustivo: con esposizione delle diverse opzioni d’intervento diagnostico terapeutico

Non imposto: non deve essere un modulo fatto firmare come atto solo formale.

Esistono tre momenti fondamentali, in successione logica e cronologica:

Comunicazione al cliente delle informazioni di rilevanza diagnostica e terapeutica che giustificano l’atto medico proposto

Assicurazione che il cliente abbia compreso tutte le informazioni ricevute

La presa d’atto della scelta del cliente.

È inoltre necessario fare un distinguo tra procedure elettive e le procedure in urgenza/emergenza

Un intervento chirurgico è detto elettivo, quando è:

Deciso dal MV e dal cliente

Effettuato in situazioni non di urgenza

Programmabile e differibile (patologie non immediatamente pericolose per la vita o per la funzione di un organo).

Emergenza: quando sono compromessi i parametri vitali e occorrono interventi immediati per garantire la sopravvivenza del paziente.

Urgenza: quando occorre un intervento pronto, ma non immediato ovvero dilazionabile nel tempo.

La distinzione, dunque, risiede nei tempi di intervento ore, per quanto riguarda l'urgenza, minuti, per quanto riguarda l'emergenza e, ovviamente, presuppone una valutazione del medico veterinario.

Consenso

Informare e acquisire un consenso valido nelle situazioni cliniche di urgenza ed emergenza, è una pratica complessa per almeno due distinti fattori: la ristrettezza del tempo disponibile e l’esigenza clinica di provvedere con rapidità all’impostazione delle cure necessarie.

Le basi normative derivano dall’articolo 54 C.P. (“Stato di necessità”) secondo cui il medico è tenuto ad intervenire anche senza l’acquisizione del consenso se la persona non è in grado di esprimere la propria volontà rispetto a prestazioni sanitarie ritenute indifferibili, in tal caso il medico potrà compiere esclusivamente gli atti necessari e non differibili, documentando la sussistenza delle condizioni di pericolo che li hanno giustificati.

Superato lo stato di necessità, per le successive prestazioni sanitarie, occorre acquisire il consenso informato.

E’ importante tenere presente che il consenso informato rientra nelle necessarie attività di comunicazione con il cliente. Non si tratta di dire “sì o no” in fondo a un modulo, ma di instaurare una relazione che consente di condividere realmente tutte le informazioni sulla situazione relativa al paziente. Una efficace comunicazione migliora la qualità della relazione e previene possibili successivi contenziosi, divenendo così una forma di tutela del cliente, del paziente e del medico veterinario.

Il rapporto fiduciario, alla base del rapporto di cura, si estrinseca dalla compresenza di tre qualità fondamentali del medico veterinario: la preparazione tecnico-scientifica, le doti umane-empatiche (gentilezza, disponibilità a rispondere alle domande, ad accogliere dubbi, richieste, emozioni) e alle sue capacità comunicative.

Le polizze possono risarcire, ma non prevenire né sanare il contenzioso con il cliente. Avere una copertura per i risarcimenti non ci esime da un processo di ‘autoassicurazione’.

Quindi non solo competenze clinica e non solo polizza: “la pratica di una delega totale al sistema assicurativo nella gestione dell’intero contenzioso” può far “perdere elementi di conoscenza, di valutazione e credibilità verso pazienti e operatori“. La conclusione è che polizza e deontologia vanno usati insieme come strumenti tipici della professione. Il Medico Veterinario farà senz’altro bene ad assicurarsi ma anche ad autoassicurarsi, esercitando la professione responsabilmente in scienza e coscienza, con dignità e decoro.

Editoriale Bernasconi