Circolare FNOVI 8/2022 

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza) - Obbligo vaccinale personale sanitario - Indicazioni operative

Art. 8 del decreto ha ulteriormente modificato l’articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ss.mm.ii., spostando al 31 dicembre 2022 il termine della sospensione dall’esercizio professionale conseguente all’inadempimento dell’obbligo vaccinale.

L’art. 8 del decreto interviene in particolate sul terzo periodo del comma 5 dell’articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ss.mm.ii., aggiungendo che “In caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.

Questa rilevante modifica riguarda la gestione dei guariti che si trovano nella condizione di aver acquisito una immunizzazione temporanea dalla malattia e di essere al contempo impossibilitati ad adempiere all’obbligo vaccinale, almeno per un determinato periodo.

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