Nonostante Fnovi avesse divulgato l'informazione già lo scorso 20 settembre e diversamente da quanto inopportunamente ripreso anche da testate nazionali, sembra necessario rammentare a tutti che le sanzioni previste per il mancato invio dei dati fiscali delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva non saranno applicate per il primo anno di entrata in vigore del provvedimento. 

Si rammenta che le sanzioni previste per il mancato invio non saranno applicate per il primo anno di entrata in vigore del provvedimento in base all''art.7 del DM 16/09/2016  che richiama l'art.1 comma 949, lettera e) della Legge di stabilità 2016: all'articolo 3, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: «5-ter. Per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardivita' o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1».

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