A due anni e mezzo dalla sua nascita, il DDL Concorrenza è legge. Il provvedimento che interessa assicurazioni, mercato dell'energia, liberi professionisti, Poste, banche ma anche albergatori e farmacie, ha infatti incassato la fiducia chiesta dal governo nell'Aula del Senato (dove il testo è arrivato in quarta lettura), con 146 sì, 113 no e nessun astenuto. Il disco verde è avvenuto sul testo tornato con modifiche dalla Camera, è dunque definitivo.
Le ultime novità approvate riguardano vari capitoli. Per le professioni regolamentate è previsto, in tema di compenso per le prestazioni professionali, che alcune informazioni siano rese dai professionisti in forma scritta (anche eventualmente in forma digitale).

È stato introdotto l’obbligo per i professionisti iscritti a Ordini e collegi di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza.
È stato affrontato l’esercizio dell'attività odontoiatrica. Si prevede innanzitutto che esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti che prestano la propria attività come liberi professionisti. L’esercizio dell’attività odontoiatrica è inoltre consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni sono erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge la sua funzione esclusivamente in una sola struttura. Il mancato rispetto di questi obblighi comporta la sospensione delle attività della struttura.
Sono stati soppressi i requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie; la disciplina attuale limita la possibilità di partecipazione alle persone fisiche, iscritte all'albo dei farmacisti e che abbiano conseguito, in un concorso per assegnazione di sedi farmaceutiche, una titolarità o l'idoneità o che abbiano effettuato almeno due anni di pratica professionale. Poi si introduce il principio di incompatibilità della partecipazione alle società con l’esercizio della professione medica, conferma il vincolo di incompatibilità già vigente con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e sopprime il riferimento alle attività di intermediazione del farmaco, le quali sembrerebbero diventare, di conseguenza, compatibili.
È stato fissato il tetto per l'ingresso delle società di capitali indicato in non più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio di una regione. In proposito è bene rilevare, come ha già fatto il Servizio Studi del Senato, che la norma pone il divieto di controllo, diretto o indiretto, da parte di un medesimo soggetto, di una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.
È previsto  che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato assicuri il rispetto del divieto, attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida.
Il ddl concorrenza, emanato dal governo Renzi, è all'esame del Parlamento da ottobre del 2015: è stato esaminato e approvato prima dalla Camera, poi esaminato e approvato dal Senato, dunque nuovamente trasmesso alla Camera che lo ha ulteriormente modificato. Il testo approvato in via definitiva il 2 agosto dall'Assemblea di palazzo Madama è atteso sulla Gazzetta ufficiale per l'entrata in vigore. 

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