Con la sentenza n. 621/2017, pubblicata in data 8 settembre u.s., il TAR Emilia ha integralmente accolto il ricorso FNOVI - nonché il riunito il ricorso S.I.V.eM.P. intervenuto ad adiuvandum - annullando la Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna 898 del 21 giugno 2016, che aveva istituito la nuova qualifica di “Operatore all'assistenza veterinaria”.

Tutti i motivi di ricorso sono stati accolti e la FNOVI valuta pienamente soddisfacente l'esito del giudizio.

Si ricorda che la Regione Emilia Romagna aveva deliberato l'istituzione di una nuova figura professionale denominata "Operatore all’assistenza veterinaria", qualificandone le attribuzioni mediante l'individuazione di funzioni invece peculiari e dunque proprie e riservate al medico veterinario; una nuova professionalità che la Regione avrebbe voluto impiegare presso aziende e operatori privati ma anche e perfino nelle aziende pubbliche, vale a dire nel S.S.N..
Contro tale provvedimento la FNOVI prima, e immediatamente dopo il SIVeMP, aveva impugnato la Delibera lamentando una violazione della esclusività delle competenze professionali degli iscritti all’Albo, tenuto conto che era stata accertata e certificata una qualifica professionale relativa a competenze rientranti tra quelle riservate al medico veterinario, professione ordinistica regolamentata e la cui certificazione sarebbe rientrata nell’ambito delle competenze esclusivamente statali.
Il TAR dell'Emilia Romagna, definitivamente pronunciandosi, ha accolto il ricorso ed ha, per l’effetto, annullato gli atti impugnati.
Non spetta alla legge regionale – si legge con chiarezza nella sentenzané creare nuove professioni, né introdurre diversificazioni in seno all’unica figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato (sentenza n. 328 del 2009) né, infine, assegnare tali compiti all’amministrazione regionale ed, in particolare alla Giunta (sentenza n. 93 del 2008, n. 449 del 2006)”.

La Corte di Cassazione, nei ripetuti intervento che già si registrano in argomento, ha ribadito come “spetti allo Stato la potestà di individuare le figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, nonché formulare i principi fondamentali della materia, dai quali può svilupparsi la legislazione regionale di dettaglio”.
Dopo un richiamo al quadro normativo vigente, la sentenza ha inoltre richiamato la giurisprudenza espressa dalla Corte Costituzionale la quale ha già chiarito che la competenza specifica del legislatore statale nelle materie delle professioni rimane molto ampia pur al cospetto della competenza legislativa concorrente delle Regioni. La potestà legislativa delle Regioni un materia di ‘professioni’ deve “rispettare il principio secondo il quale l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l’istituzione di nuovi Albi (sentenza n. 335 del 2015) è riservata allo Stato”.
Nel condividere il testo della sentenza con gli Ordini provinciali nonché i colleghi cofirmatari del ricorso, Gaetano Penocchio ha colto l’occasione per ringraziare tutti per l’adesione manifestata alla iniziativa giudiziaria e che ha consentito di mostrare una compatta presa di posizione di tutta la categoria contro tale iniziativa che era stata assunta in danno degli interessi dei professionisti.
Il ricorso aveva registrato anche l’intervento del Ministero della Salute il quale, argomentando in sostanziale coerenza nonché adesione con la Federazione, aveva richiesto l’accoglimento del ricorso