Arriva il “veterinario aziendale”. Avrà il compito di gestire il sistema informativo per il funzionamento delle reti di epidemio-sorveglianza, che assicura la raccolta, la gestione e l’interscambio delle informazioni tra l’operatore del settore alimentare che alleva animali destinati alla produzione di alimenti e le autorità competenti del settore veterinario, della sicurezza alimentare e dei mangimi.

Il sistema informativo nazionale per le reti di epidemio-sorveglianza deve garantire per le Regioni la cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali preesistenti anche in base al Codice dell’Amministrazione Digitale. In fase di prima applicazione del decreto va previsto che il corso ECM per il veterinario aziendale che il provvedimento indica, possa essere soddisfatto entro dodici mesi dall’accettazione dell’incarico. Altro paletto delle Regioni è che nel manuale applicativo, sia previsto che le registrazioni supplementari e le misure da attuare per la biosicurezza, la sanità animale e il benessere animale siano effettuate in base al Regolamento UE 429/2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).

II veterinario aziendale è un medico veterinario libero professionista che opera professionalmente e con carattere di  continuità, con un rapporto  diretto con l'operatore, definito con atto formale.
II veterinario aziendale è iscritto all'Ordine dei medici veterinari; ha partecipato in ambito Ecm ad un corso di formazione per veterinario aziendale organizzato secondo quanto contenuto nell’allegato al provvedimento; non è in condizioni che configurino un conflitto di interessi; non svolge attività a favore di imprese che forniscono servizi all'azienda zootecnica o di ditte fornitrici di materie prime, materiali, prodotti o strumenti.
La Federazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (FNOVI) curerà la tenuta di un elenco pubblico nazionale dei veterinari che soddisfano i requisiti. La decadenza dei requisiti professionali e/o sopraggiunte sanzioni disciplinari per documentate violazioni deontologiche e/o di legge possono comportare la cancellazione dall' elenco.

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