Approvata dal Parlamento lo scorso 22 dicembre la legge che porta il nome del Ministro della Salute (ma che nei lunghi anni di esame parlamentare ha subito molte modifiche e integrazioni) è stata pubblicata oggi sulla Gazzetta Ufficiale (LEGGE  11 gennaio 2018, n. 3 - Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute).
Per quanto la Legge sia in Gazzetta Ufficiale (entrerà in vigore il prossimo 15 febbraio), per la sua completa attuazione si dovranno emanare numerosi decreti attuativi.

Tra le norme di interesse, l'articolo 4, capo I interviene sul riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie. Nel dettaglio il comma 1 del primo articolo si occupa della costituzione degli ordini; il 2 prevede che per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il ministero della Salute, d’intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre il ricorso a forme di avvalimento o di associazione. Il comma 3 definisce Ordini e Federazioni. L'articolo 2 si occupa degli organi (presidente, consiglio direttivo, commissione di albo, per quelle con più professioni, e il collegio dei revisori), il 3 dei compiti del consiglio direttivo e della commissione di albo, mentre l'articolo 4 disciplina i casi di scioglimento. Il capo II detta norme in materia di albi professionali, mentre il III interviene sulle federazioni nazionali. 
Sempre sul tema, il testo (comma 3 dell'articolo 4) stabilisce che gli Ordini e i rispettivi organi in essere alla data di entrata in vigore della legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; i presidenti delle Federazioni nazionali sono membri di diritto del Consiglio superiore di sanità (comma 2, art. 4); il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5. Quest'ultimo rimanda la disciplina dettagliata della normativa relativa a Ordini e Federazioni, a uno o più regolamenti del ministero della Salute da emanare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta del dicastero. Oltre al limite dei mandati, il regolamento dovrà dettagliare le norme relative all'elezione, con metodo democratico, degli organi, comprese le commissioni di albo, e il regime delle incompatibilità. In via transitoria (art. 4, comma 7), fino all’entrata in vigore di regolamenti e statuti, vigeranno le norme del DPR n. 221 del 1950 sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali. 
Il provvedimento inoltre delega il governo ad adottare entro 12 mesi uno o più dlgs per il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di sperimentazione clinica di medicinali per uso umano. 
L'articolo 11 modifica la legge sulle professioni sanitarie (24/2017) precisando tra l'altro le norme sui limiti quantitativi della responsabilità civile o amministrativa degli esercenti una professione sanitaria; e inserendo tra le funzioni del Fondo di garanzia quella di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgano la propria attività in regime libero-professionale. 
L'articolo 12 riguarda invece il reato di esercizio abusivo di una professione.