Le prestazioni dei medici veterinari sono soggette all’aliquota Iva ordinaria in quanto non sono «rese» alla persona. Restano tuttavia escluse dal campo di applicazione dell’Iva le prestazioni veterinarie rese dalle aziende sanitarie locali, qualora operino in veste «di pubblica autorità» con utilizzo di propri dipendenti. Ad affermarlo è stata la Ctr Sicilia con la sentenza 2724/7/2017 (presidente Gennaro, relatore Sanfilippo).

L’agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di un medico veterinario (incaricato come consulente esterno dall’Asp di Enna), recuperando a tassazione l’Iva sulle prestazioni veterinarie fatturate in regime di esenzione. Il contribuente impugna l’avviso lamentando, fra l’altro, la violazione dell’articolo 10 del Dpr 633/1972 (nella parte in cui dispone l’esenzione da Iva per le prestazioni sanitarie rese nell’esercizio di professioni e arti soggette a vigilanza) e la violazione dell’articolo 4 del medesimo decreto (nella parte in cui dispone l’esclusione da Iva per le prestazioni erogate nell’ambito di attività di «pubblica autorità»).
I giudici di primo grado respingono il ricorso e la Ctr Sicilia conferma tale orientamento chiarendo, in primo luogo, che l’articolo 30 della legge 428/1990 ha modificato l’articolo 10, n. 18) del Dpr 633/1972 con il proposito di circoscrivere il trattamento dell’esenzione Iva alle sole prestazioni mediche e paramediche rivolte («rese») alla persona nell’esercizio di arti e professioni soggette a vigilanza. L’interpretazione dei giudici risulta allineata sia al quadro normativo (articolo 10, n. 18 del Dpr 633/1972 e articolo 132, comma 1, lettera c) della direttiva 2006/112/Ce del Consiglio del 28 novembre 2006) che alla prassi dell’amministrazione (risoluzione 430588/1991).
In secondo luogo, i giudici siciliani hanno disposto che non è possibile invocare l’esclusione da Iva in relazione alle prestazioni veterinarie rese dal medico in qualità di consulente esterno dell’Asp (articolo 4 del Dpr 633/1972). Tale norma, si legge nella sentenza, prevede l’esclusione della soggettività passiva Iva per gli enti pubblici solamente quando le prestazioni di «pubblica autorità» siano esercitate direttamente dagli enti con utilizzo di propri dipendenti e non mediante professionisti esterni.
Sul tale punto, la decisione della Ctr risulta conforme all’orientamento formatosi in sede comunitaria presso la Corte di giustizia secondo il quale un professionista indipendente, ancorché eserciti – su incarico dell’ente pubblico – i poteri di pubblica autorità, non può mai essere considerato escluso dall’applicazione dell’Iva (sentenze 26 marzo 1987, C-235/85, 25 luglio 1991, C-202/90, 12 settembre 2000, C-358/97, 12 settembre 2000, C-260/98) . In linea con questa pronuncia si è espressa la Ctr Sicilia 3359/7/2017 (commentata sul Sole 24 dell’11 dicembre).
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Fonte: 
Sole 24ore - Quotidiano del Fisco