L’istituzione dell’elenco pubblico nazionale dei ‘veterinari aziendali’, così come disciplinato dall’art. 3 del Decreto del Ministero della Salute 7 dicembre 2017 - Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale, costituisce un importante passo avanti per la completa realizzazione di questo figura.
Il profilo del veterinario aziendale da tempo impegna la FNOVI che, dopo aver contribuito ad individuare i compiti e le responsabilità da attribuire a tale figura nonché i relativi requisiti professionali e di specifica formazione che devono essere correlati all'attività da svolgere (vedi art. 3, comma 3, del Decreto legislativo n. 117 del 2005 - "Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano"), è espressamente indicata dal Decreto 7 dicembre 2017 come il soggetto che curerà la tenuta di un elenco pubblico nazionale dei veterinari che soddisfaranno i requisiti richiesti.
Il veterinario aziendale - medico veterinario, libero professionista, che opera professionalmente e con carattere di continuità, con un rapporto diretto con l’operatore, definito con atto formale - deve possedere i seguenti requisiti: a) essere iscritto all’Ordine dei medici veterinari; b) aver partecipato in ambito ECM ad un corso di formazione per veterinario aziendale organizzato secondo quanto contenuto nell’Allegato 2 del Decreto ministeriale (fatto salvo quanto previsto all’art. 7, comma 2); c) non deve essere in condizioni che configurino un conflitto di interessi; d) non deve svolgere attività a favore di imprese che forniscono servizi all’azienda zootecnica stessa o di ditte fornitrici di materie prime, materiali, prodotti o strumenti (vedi art. 3, comma 2, lettere a), b) e c) del Decreto del Ministero della Salute 7 dicembre 2017). La decadenza dei requisiti professionali e/o sopraggiunte sanzioni disciplinari per documentate violazioni deontologiche e/o di legge possono comportare la cancellazione dall’elenco.
FNOVI nelle scorse settimane aveva invitato gli Ordini provinciali dei medici veterinari, al pari delle Società scientifiche e dei Provider impegnati in questa formazione, a censire i corsi finora realizzatisi con i requisiti richiesti dal DM fornendo i nominativi dei partecipanti che hanno acquisito i crediti ECM. Questi professionisti per essere inseriti nell’elenco ufficiale, dovranno integrare la formazione su Classyfarm (minimo due ore).