Mentre continua l'esame referente della legge di bilancio, in V Commissione della Camera è stato approvato l’emendamento (41.018) presentato da Rossana Boldi (Lega) in ordine alla corretta informazione sanitaria.
L'emendamento in un primo tempo giudicato inammissibile perché non pertinente alla manovra, è stato invece riproposto e giudicato questa volta pertinente alla materia del provvedimento. Secondo i resoconti parlamentari, alla luce del riesame è stato ritenuto ammissibile in quanto la norma proposta riguarderebbe “l’erogazione di contributi ad iniziative o enti” oltre al fatto che potrebbe “assicurare anche un più efficace controllo della spesa sanitaria”, di conseguenza può essere considerata tra quelle che influiscono sul bilancio dello Stato.

L’emendamento (41.018) introduce l’articolo 41-bis che introduce dei limiti per le comunicazioni pubblicitarie, solo informative, delle strutture sanitarie, reintroducendo il controllo preventivo da parte dell’Ordine oltre alla necessità per le strutture di dotarsi di un Direttore sanitario unico iscritto all’Ordine territorialmente competente dove opera la struttura sanitaria, Direttore sanitario che sarà responsabile in caso di comunicazioni non conformi.

Questo il testo dell’emendamento presentato:
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. - (Pubblicità sanitaria)
1. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, ivi comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all'oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari escludendo qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona ed al suo diritto ad una corretta informazione sanitaria.
2. In presenza di comunicazioni con qualunque mezzo diffuse a livello nazionale, gli ordini professionali sanitari territoriali o le rispettive Federazioni, verificano preventivamente la correttezza delle informative sanitarie proposte dagli interessati con apposita istanza autorizzandone l'impiego nel termine di trenta giorni, decorso il quale le predette informative possono essere diffuse, rimanendo in tal caso comunque salvo il controllo successivo, con connessa facoltà di emissione di motivato provvedimento ordinistico, locale o centrale, che ne inibisca la diffusione.
3. In caso di violazione delle disposizioni sull'informativa sanitaria, gli ordini territoriali, anche su segnalazioni delle Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti e segnalano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture private di cura sono tenute a dotarsi di Direttore sanitario iscritto all'albo territoriale in cui hanno sede operativa entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. 

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI