Il Decreto del Ministero della Salute 8 febbraio 2019 che reca le “Modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in edicola oggi (GU Serie Generale n.89 del 15-04-2019).
Il decreto consta di 5 articoli ed è corredato da un disciplinare tecnico. Dopo il via libera della Corte dei Conti, il provvedimento è stato presentato ieri in conferenza stampa dalla titolare del Dicastero della Salute, Giulia Grillo.

Queste le principali previsioni del Decreto 8 febbraio 2019 che attua le previsioni della Legge 20 novembre 2017, n. 167 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017:
- Articolo 1, comma 3. Elenca il tipo di informazioni e le modalità per la loro acquisizione che i produttori, i depositari, i grossisti, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta, i titolari degli stabilimenti che producono mangimi, le farmacie, le parafarmacie, i titolari dell'autorizzazione al commercio, i medici veterinari devono inserire nel sistema di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati.
- Articolo 1, comma 5. Segnala che il testo si applica a tutti i medicinali veterinari autorizzati a essere immessi sul mercato italiano, comprese le premiscele per alimenti medicamentosi, i medicinali ad azione immunologica, i medicinali veterinari omeopatici.
- Articolo 1, comma 8. Avverte che il decreto non si applica a:
a) medicinali per uso veterinario oggetto di protocolli sperimentali;
b) materie prime per la produzione di specialità medicinali;
c) gas anestetici.
- Articolo 2, comma 3. Dispone che l’obbligo di alimentare la banca dati, finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all’interno del sistema distributivo, è assolto, da parte dei medici veterinari, esclusivamente tramite l’inserimento dei dati e delle prescrizioni medico-veterinarie elettroniche.
- Articolo 3, comma 1. Prevede che per consentire la raccolta e la trasmissione dei dati al sistema informativo di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, il Ministero della Salute predispone un elenco di soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 comma 3, con esclusione dei medici veterinari, pubblicato sul sito internet istituzionale.
- Articolo 3, comma 4. Stabilisce che i medici veterinari sono identificati con il numero di iscrizione presso l’Albo professionale degli Ordini Provinciali.
- Articolo 3, comma 7. Dispone che le farmacie, per l’erogazione dei farmaci prescritti con la ricetta veterinaria elettronica, possono utilizzare l’infrastruttura della ricetta elettronica di cui al decreto ministeriale 2 novembre 2011, nell’ambito del sistema Tessera Sanitaria gestito dal dicastero dell'Economia.
- Articolo 4, comma 1. Stabilisce che il Ministero della Salute è titolare del trattamento dei dati del sistema informativo della tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati.
Il Disciplinare tecnico allegato al Decreto descrive l'intero sistema di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, in particolare il Sistema  informativo per la farmacosorveglianza (ricetta elettronica) i cui principali utilizzatori sono: i medici veterinari, gli esercizi di attività di vendita diretta dei medicinali veterinari, gli operatori del settore dei mangimi, i proprietari e i detentori degli animali.
La ricetta veterinaria elettronica, si apprende da un comunicato stampa del Ministero della Salute di oggi, è identificata da un "numero ricetta" e da un Pin di quattro cifre generato dal sistema al momento dell'emissione da parte del medico veterinario.
I cittadini possono rivolgersi al farmacista fornendo il numero della ricetta e il Pin o, più semplicemente, il proprio codice fiscale e il Pin. Il farmacista sarà in grado in questo modo di acquisire la prescrizione digitale e di consegnare il medicinale al cliente. Per consultare e scaricare le ricette, tutti i cittadini possono accedere alla App Mobile “cerca ricetta" dal sito www.ricettaveterinariaelettronica.it.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI