Inoltriamo alla vostra attenzione l’editoriale a firma del Presidente FNOVI, dott. Gaetano Penocchio, che troverete sul nuovo numero di 30giorni e che riassume il parere legale inviato all’attenzione di tutti gli Ordini dalla Federazione Nazionale in merito a quanto in oggetto.

Vi invitiamo ad un’attenta lettura.

Quisque de populo non può fare il medico veterinario 

“L’attività medico-sanitaria si fonda su una relazione interpersonale, di natura particolare essendo un incontro tra una fiducia e una coscienza. La fiducia di un uomo, che si affida alla coscienza di un altro che può farsi carico del suo bisogno”.

(Pontificio Consiglio per la Pastorale della Sanità, Carta degli Operatori Sanitari, n. 2).

Da tempo la nostra professione accusa comportamenti di talune aziende mangimistiche, produttrici di farmaci e integratori o distributrici di seme che, insieme ai materiali, forniscono agli allevatori servizi medico veterinari. Quasi sempre le prestazioni professionali, erogate da medici veterinari dipendenti o collaboratori, non riguardano il bene commercializzato, ma attività cliniche o comunque veterinarie offerte come “bonus” o “incentivo” sull’acquisto del mangime o altri prodotti: valutazioni del benessere animale, gestione di piani di controllo ed eradicazione della Paratubercolosi, interventi vaccinali, assistenza ginecologica, prescrizioni. Le parti di questo rapporto contrattuale sono l’azienda commerciale e l’allevatore e la figura del medico veterinario non assume alcun rilievo giuridico e viene ad essere del tutto sminuita e marginalizzata fino a scomparire.


LE AZIENDE.
Abbiamo incontrato insieme ad Assalzoo qualche azienda ed abbiamo loro ricordato che le nostre prestazioni medico veterinarie sono ad alto tasso di regolazione pubblica e ciò esclude il quisque de populo dalla possibilità di erogarle. Le aziende commerciali potrebbero tutt’al più, per “finalità di investimento”, promuovere la costituzione di società tra professionisti, secondo le modalità di legge in quanto le aziende commerciali non possono erogare prestazioni medico veterinarie, e/o utilizzare soggetti iscritti all’albo dei veterinari al medesimo fine. In diverso caso in capo agli amministratori è configurabile il reato di abuso della professione, in quanto la società offre prestazioni professionali, dirette o mediate attraverso lo schermo societario, senza essere in possesso dei requisiti professionali idonei ad assicurarle. Un simile contratto, per i profili civilistici, è nullo non solo nella parte dove si commerciano prestazioni mediche, ma interamente nullo, con tutte le conseguenze del caso (natura indebita dei pagamenti corrispettivi effettuati dai clienti, obbligo di restituzione, etc.)


L’ALLEVATORE.
L’alterazione del regime della responsabilità professionale danneggia l’allevatore, che operando in un illecito mercato parallelo, non potrà farla valere.


IL MEDICO VETERINARIO
risponde invece di violazioni del codice deontologico, per lo svilimento della professione, ridotta ad “omaggio” rispetto all’acquisto di prodotti commerciali, per la mancata difesa della propria libertà da condizionamenti esterni e da imposizioni di carattere commerciale, per la scarsa trasparenza e assunzione della responsabilità professionale, fino all’abuso di professione che vieta di collaborare a qualsiasi titolo e favorire chi esercita abusivamente la professione, per non aver comunicato all’Ordine i contenuti dell’accordo - contratto o convenzione privata, per gli onorari professionali che prevedono la loro determinazione con il cliente.


FNOVI,
che riconosce nell’offerta di prodotti o servizi sottocosto situazioni di dumping, di concorrenza sleale e pubblicità ingannevole, si rivolgerà all’Antitrust. Questi sono comportamenti idonei a togliere spazi di mercato ad un concorrente e ciò si manifesta sia nei confronti delle aziende dello stesso settore che operano in modo corretto, che nei confronti dei veterinari, perché offrendo prestazioni riservate a costo zero o sottocosto, erodono conseguentemente quote di mercato. In caso di dumping la colpa è presunta e spetta all’imprenditore provarne la mancanza. Da ultimo le aziende (e i veterinari) erogando prestazioni mediche al di fuori della relativa cornice normativa fiscale e previdenziale, si sottraggono ai relativi oneri, lucrando ulteriori vantaggi concorrenziali in danno di chi eroga tali prestazioni nelle forme previste dalla legge. Materia questa per Ordini e Fnovi. Abbiamo il dovere di difendere la professione, la capacità di presentire il nuovo, la forza di affermarlo e la capacità di agire. Non possiamo fare di più, ma non dovremmo mai fare di meno.

Gaetano Penocchio

Presidente FNOVI