Si informa che con la pubblicazione in GU del 1 aprile 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici".

In base all'art. 4 comma 1 è stato stabilito che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, [...] sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati". 

L'iter prevede che gli Ordini Professionali inviino alle Regioni gli elenchi dei propri iscritti. Le Regioni verificheranno (entro 10 giorni dalla ricezione) lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti nei succitati elenchi e - qualora non risultasse l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o comunque la manifestazione di interesse alla vaccinazione presentata per tramite del proprio Ordine - segnaleranno all'azienda sanitaria locale i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati. 

Ricevuta la segnalazione, l'azienda sanitaria locale di residenza inviterà gli interessati a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. 

Decorsi i termini, laddove la ASL dovesse accertare una ingiustificata sottrazione del professionista all'obbligo di vaccinazione, si realizzerà la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. La sospensione sarà immediatamente comunicata all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza. 

La sospensione manterrà la propria efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. 

Pertanto invitiamo chi già da ora non avesse precedentemente aderito alla campagna vaccinale a manifestare il proprio interesse alla vaccinazione inviando, semplicemente rispondendo alla presente, i propri dati, nonché quelli di propri dipendenti:
- nome e cognome
- codice fiscale
- indirizzo mail
- numero di cellulare
- asst di appartenenza (Cremona, Crema, Mantova)
- ruolo professionale (operatore sanitario, amministrativo, altro) 

Si evidenzia infine che il decreto prevede anche che "entro il medesimo termine (oggi - 6 aprile 2021) i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano”. 

Invitiamo quindi tutti gli iscritti che siano datori di lavoro e/o che comunque rientrino nelle previsioni del decreto, ad ottemperare alla prescrizione prevista trasmettendo a Regione Lombardia, via pec, l’elenco dei propri dipendenti all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  

Precisiamo che l’Ordine NON dispone di ulteriori informazioni e quindi NON è in grado di rispondere a quesiti scritti o telefonici, che andranno indirizzati alle autorità competenti (Regione Lombardia e ATS). 

Vi terremo naturalmente aggiornati tramite newsletter e sito web su ogni ulteriore aggiornamento di cui dovessimo essere informati.