Disporre, ove inevitabile, la cancellazione per morosità per reiterato e provato inadempimento del sanitario iscritto all'Albo: questo il senso della recente Circolare (n. 2/2018) che la FNOVI ha diramato nella consapevolezza della difficoltà e dei disagi derivanti dall'assolvere a tale compito.
La FNOVI ha con l’occasione inteso riscontrare anche le preoccupazioni espresse da alcuni organismi provinciali in merito alla legittimità dell’istanza espressa dall’Ente di previdenza, e ciò anche alla luce della recente riforma delle professioni sanitarie.
La Federazione ha chiarito che la cancellazione dall’Albo per morosità è riconducibile non solo al mancato pagamento della tassa d’iscrizione all’Albo ma anche ai contributi previdenziali dovuti all’ENPAV.

Al fine poi di rendere omogeneo sul territorio lo svolgimento delle operazioni affidate ai Consigli Direttivi degli Ordini provinciali interessati, ha richiamato le linee guida già diramate nel 2012 (vedi Circolare n. 10/2012), nonché i facsimili che ne costituivano parte integrante, indicando che questi ultimi necessitano solo di essere redatti con i corretti riferimenti temporali nonché, in occasione dell’audizione dell’iscritto dinanzi al Consiglio Direttivo dell’Ordine, con le nuove modalità di regolarizzazione come descritte dall’Ente di previdenza nella nota indirizzata agli Ordini.
Già nel 2012 la FNOVI precisava che la convocazione dell’iscritto è un adempimento legato alla corretta formazione di un procedimento amministrativo e non deve essere confusa con la convocazione descritta dall’art. 39, del Regolamento (D.P.R. 221/1950) che attiene, invece, alle verifiche di natura disciplinare.
Il sanitario cancellato dall'Albo può essere a sua richiesta re-iscritto quando siano cessate le cause che ne hanno determinato la cancellazione per morosità.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI