Modifiche alla Legge Quadro 281 con obiettivi di efficientamento della gestione del randagismo e della prevenzione dell'abbandono. Le propone il ddl Campari in Senato.

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cane canile

Da oggi, i lavoratori over 50 soggetti all’obbligo vaccinale ma senza super green pass mantengono il posto di lavoro ma non saranno retribuiti.
Da oggi, 15 febbraio, i soggetti che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e che svolgono un'attività lavorativa, anche sulla base di contratti esterni, per accedere ai luoghi di lavoro dovranno possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 emessa per vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato).

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green pass

La Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa sul regolamento ministeriale che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative  obbligatorie per tutti gli esercenti le professioni sanitarie. Il regolamento, sotto forma di decreto interministeriale Mise-MinSal-Mef, passa al Consiglio di Stato per il previsto parere. Sul regolamento sono state sentite le imprese assicuratrici e le rappresentanze ordinistiche.

Gli esercenti le professioni sanitarie e le strutture sanitarie, del settore pubblico e del settore privato, dovranno essere assicurati per responsabilità civile professionale con polizze rispondenti ai requisiti definiti dal regolamento interministeriale sul quale la Conferenza Stato Regioni, ieri, ha sancito l'intesa.

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stetoscopio e soldi

Anche nel 2022, i Medici Veterinari che inviano i dati al Sistema tessera sanitaria non potranno emettere fatture elettroniche.
Con il Decreto Fisco-Lavoro («Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.») viene esteso anche al periodo d’imposta 2022 (articolo 5, comma 12 quater) il divieto di fatturazione elettronica ai soggetti che sono tenuti ad inviare i dati al Sistema tessera sanitaria (TS) ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

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fattura computer

La data del 28 gennaio 2022 apre una fase di transizione: restano in vigore le disposizioni compatibili con il Reg (UE) 2019/6, ma solo fino all'emanazione dei decreti nazionali. Non più applicabili le disposizioni in contrasto il quadro giuridico europeo.  Nota esplicativa del Ministero della Salute. Raccomandato lo scarico continuo delle giacenze di medicinali per gli animali da compagnia. Per l'uso in deroga valgono solo gli articoli del regolamento europeo. Ecco cosa cambia nell'immediato per il Medico Veterinario.
Il regolamento europeo 2019/6 sui medicinali veterinari è direttamente applicabile a tutti gli Stati Membri da oggi 28 gennaio 2022. Tuttavia, la sua completa efficacia si avrà soltanto al termine di un periodo transitorio, durante il quale la legislazione nazionale verrà interamente adeguata al nuovo quadro giuridico europeo. Nel frattempo, alcune parti della normativa italiana, in particolare del decreto legislativo 193/2006, continuano a rimanere in vigore, salvo quelle in contrasto con il regolamento. Per fare chiarezza, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF) ha diffuso una nota di esplicativa, con indicazioni operative da seguire nella fase transitoria che si apre oggi.

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