Ai sensi del DPCM del 4 febbraio 2022 le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 sono emesse, dal 7 febbraio 2022, esclusivamente in formato digitale in modo analogo a quanto già avviene per le Certificazioni verdi COVID-19 ("Green Pass") e avranno validità sul solo territorio nazionale. Chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo deve ora richiedere la nuova certificazione con il QR code analogo a quello delle Certificazioni verdi COVID-19. Fino al 27 febbraio sarà possibile usare sia le precedenti certificazioni cartacee, sia quelle digitali. Ma dal 28 febbraio sarà necessario avere il certificato in formato elettronico per accedere a luoghi e servizi dove è richiesta la Certificazione verde COVID-19.
L'attestazione di esenzione con il codice CUEV, che genera la certificazione di esenzione con il QR code, è rilasciata, a titolo gratuito e su richiesta dell'assistito, dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta, da medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate e dai medici USMAF o medici SASN operativi nella campagna di vaccinazione anti Covid-19. Alla certificazione è associato un codice univoco di esenzione dalla vaccinazione (CUEV) attraverso cui si potrà scaricare la certificazione di esenzione digitale con il QR code. Verrà inoltre inviato, via SMS o email, ai recapiti indicati dall’assistito, un codice AUTHCODE, che può essere utilizzato in alternativa al codice CUEV per scaricare la certificazione attraverso gli stessi canali attualmente utilizzati per ottenere il Green Pass.
La APP verificaC19 è già predisposta per il loro riconoscimento in piena sicurezza. 

Si tutela in questo modo il diritto alla privacy dei cittadini esenti e si rendono più rapide le operazioni di verifica. Hanno diritto al certificato di esenzione tutti coloro che, per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, non possono essere vaccinati o per cui la vaccinazione debba essere differita. La validità delle certificazioni di esenzione dipende dalla specifica condizione clinica che ne ha giustificato il rilascio ed è indicata nella certificazione stessa. In caso di sopravvenuta positività a SARS-CoV-2 anche le certificazioni di esenzione sono revocate e poi riattivate automaticamente con la guarigione.

Documento 

Fonte Ministero 

Rispetto al passato si consente ai Direttori Sanitari di potere rimanere iscritti al proprio Ordine di appartenenza

È  stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 23 dicembre 2021  Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 che entrerà in vigore  il prossimo primo di febbraio. 
Tra le previsioni è presente la modifica all’articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla pubblicità sanitaria, che va a cambiare alcune regole sostanziali che riguardano i Direttori Sanitari.

Con tale modifica si sancisce la variazione del secondo periodo disponendo che “Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all’Ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale Ordine territoriale compete l’esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore limitatamente alle funzioni connesse all’incarico”.

Rispetto al passato si consente ai Direttori Sanitari di potere rimanere iscritti al proprio Ordine di appartenenza introducendo al contempo l’obbligo di comunicare la loro nomina ed ogni successiva variazione all’Ordine ove la struttura sanitaria ha sede. Quest’ultimo Ordine assume infatti il potere disciplinare limitatamente alle funzioni legate al ruolo del Direttore Sanitario.

Agli Ordini è stata inviata una circolare, disponibile anche nella sezione dedicata del portale 

Fonte: 
FNOVI

Il Ministero della salute ha diffuso le informazioni operative per gli Enti selezionatori autorizzati in applicazione del  decreto,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 21 dicembre 2021 e  in vigore dal 10 gennaio 2022.

Dal 10 gennaio 2022 le eventuali attività di identificazione e registrazione degli equini, inclusa l’emissione degli SLID, non conformi al decreto devono essere considerate nulle e prive di effetto. L’annullamento e il ritiro degli SLID hanno il fine di evitare possibili esposizioni degli operatori a misure correttive e sanzioni

Fonte: FNOVI

Documento:

Istruzioni soggetti abilitati all'identificazione e registrazione degli equini-genn 22.pdf

Fonte: 
Ministero della Salute

Riportiamo alcune precisazioni arrivate da FNOVI in merito alle procedure operative di controllo Certificazione Verde COVID 19.

Non cambia nulla rispetto l'accesso alle strutture veterinarie se non, a titolo di esempio e in un elencazione che non vuole essere di per sé completa e tassativa, relativamente all’obbligo di verifica della Certificazione Verde COVID 19 per i dipendenti, consulenti, collaboratori e di tutti coloro che in qualche modo intrattengono rapporti di lavoro con la struttura stessa.

L'obbligo di verifica può essere effettuato a campione. E' vietato qualsiasi riferimento nominativo dei soggetti controllati e la relativa  conservazione di copia del c.d. QR Code.

Previste sanzioni sia per il lavoratore/consulente/collaboratore sprovvisto di Green Pass che sanzioni per il datore di lavoro/titolare della struttura che omette il controllo.

Non potendosi prevedere una soluzione uguale per tutti, tutte le strutture medico sanitarie devono concordare con il proprio RSPP la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Disponibile l’area FAQ sul portale del Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministi

FAQ

Il gruppo di lavoro della Commissione ECM-CPD nel 2019/2020 si è occupato di approfondire il mandato regionale relativo al Miglioramento dell’offerta formativa di Regione Lombardia e di accessibilità alla formazione delle professioni sanitarie.

Al termine dei lavori ha predisposto il VADEMECUM ECM-Istruzioni per il Professionista Sanitario in ambito di formazione continua in medicina che è stato pubblicato sul sito di PoliS Lombardia.
Il documento si propone di fornire al professionista sanitario una guida teorico-pratica per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dal sistema ECM, illustrando dettagliatamente le modalità di acquisizione e di registrazione dei crediti ECM.

Fonte: 
Commissione ECM