Con la Legge di Bilancio 2021 è stato approvato anche un emendamento che reca una modifica la prescrizione in deroga di farmaci umani in medicina veterinaria (Art. 10-bis del D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193).

Il Ministro Roberto Speranza, il 15 aprile ha divulgato con comunicato stampa, la notizia della firma sul decreto-legge attuativo che deve indicare e definire esplicitamente tutti i casi in cui al Medico Veterinario sarà consentito prescrivere il farmaco ad uso umano al posto del farmaco veterinario negli animali da affezione, e definire le modalità con cui, viceversa, un medicinale ad uso umano potrà essere sottratto all’uso sugli animali, al fine di prevenire situazioni di carenza.

Allo stato attuale della norma infatti, non è consentito al Medico Veterinario, effettuare prescrizioni in deroga di medicinali ad uso umano per motivazioni legate ai costi. Il Commissario alla Salute dell’Unione Europea Stella Kyriakides è intervenuta a tale proposito chiedendo chiarimenti all’Italia, per approfondire ulteriormente la questione con le autorità italiane che rischiano una procedura di infrazione.

Dal momento che non è stato reso pubblico il testo del Decreto, né la Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari è stata consultata in merito, non disponiamo delle informazioni necessarie per poter fare chiarezza in merito.

Inoltre il Decreto, dovrà essere sottoposto ad ulteriori passaggi legislativi degli organi di controllo e andare alla Corte dei Conti prima della sua pubblicazione in G.U.

Sulla base di tali premesse invitiamo pertanto tutti i Medici Veterinari ad attendere informazioni certe che verranno prontamente comunicate e di continuare ad applicare le norme vigenti, sino all'entrata in vigore del testo di legge che specifichi le modifiche operative all'attuale normativa.

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Fonte: 
FNOVI

Il Ministero della Salute ha inoltrato anche Fnovi la circolare “Segnalazione di falsificazione – fornitore servizio di sterilizzazione Steril Milano S.r.l. – ulteriori indicazioni e chiarimenti" che fornisce ulteriori elementi rispetto alla circolare dello scorso 11 marzo. 

L'avviso era stato pubblicato sul portale del MInistero della Salute dove sono disponibili entrambe le circolari in merito alle possibili deviazioni a carico di parametri/processi definiti per la sterilizzazione ad ossido di etilene, già convalidati e utilizzati di routine.

Le strutture sanitarie che hanno in giacenza i dispositivi medici coinvolti (anche ritenuti sospetti) dal rischio di infezioni per mancata sterilità sono tenute, laddove il fabbricante non abbia già previsto il richiamo (restituzione al fabbricante dei dispositivi medici interessati) mediante avviso di sicurezza, ad identificare e quarantenare i prodotti sino a quando il fabbricante concluda, in accordo con il proprio Organismo Notificato, le sue attività di verifica della conformità e quindi rilasci i lotti coinvolti per consentirne l’utilizzo.

(Dispositivi medici) Carabinieri NAS Milano: immissione in commercio di dispositivi medici non sicuri, 4 persone deferite all'A.G. per falsificazione di certificati di sterilizzazione

Fonte: 
Ministero della Salute

Apprendiamo dal comunicato stampa del Ministero della Salute della firma, da parte del Ministro Speranza, del decreto “Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti, ai sensi dell’art.10-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.193 introdotto dall’art.1, comma 478, della legge 30 dicembre 2020, n.178”. 
FNOVI attualmente non è in possesso del testo del decreto e non è stata interpellata a tale proposito: riteniamo quindi opportuno ribadire quanto più volte già affermato e scritto. 

Siamo perfettamente consapevoli dell’eccessivo costo del farmaco veterinario rispetto a quello ad uso umano, soprattutto per quanto concerne i farmaci destinati al trattamento delle patologie croniche, che necessitano di terapie dalla loro insorgenza per tutta la vita dell’animale d’affezione; farmaci che incidono pesantemente sui bilanci delle persone.

Riteniamo che debba essere seguito un percorso “virtuoso”, che interessi l’intera filiera del farmaco dalla sua produzione: non un semplice escamotage sulla prescrizione da parte del medico veterinario, che resta l’unico responsabile della scelta e prescrizione del farmaco.

Il minor costo di un farmaco rispetto ad un altro potrebbe infatti essere un limite all’indipendenza di prescrizione del medico veterinario stesso.

Se il Ministro Speranza ha a cuore la possibilità di accedere a cure adeguate per gli animali, poiché scrive: “Si tratta di un provvedimento di equità atteso da anni da milioni di cittadini. Una scelta che consentirà di garantire con più facilità le cure agli animali da compagnia e un risparmio importante per tante famiglie italiane e per le strutture che si occupano di cani e gatti”, dovrebbe porre la stessa attenzione e sensibilità anche al fatto che le prestazioni medico veterinarie per gli animali d’affezione sono gravati da una aliquota IVA del 22% come fossero un bene di lusso, non prestazioni per la tutela della salute degli animali stessi e della comunità intera.

Fonte: 
FNOVI

La letteratura scientifica evidenzia come gli impianti di macellazione e sezionamento ad elevata capacità abbiano costituito importanti focolai COVID-19.
Questo rapporto illustra l’attivazione di un Piano Mirato di Prevenzione (PMP) per COVID-19 per le attività comprese sotto il codice ATECO 10.1, partendo dal registro degli impianti (circa 6700) presso il Ministero della Salute. Tale piano ha visto come soggetto attuatore il Gruppo Tecnico Interregionale per la Sicurezza e Salute sul Lavoro e il Coordinamento Interregionale Prevenzione nell’ambito della Commissione Salute, articolazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – con il contributo tecnico-scientifico di ISS, INAIL e Dipartimento di Prevenzione ASL Bari. 

Sono stati messi a punto tre strumenti sinergici: a) scheda di autocontrollo destinata agli operatori; b) scheda di valutazione per i dipartimenti di prevenzione; c) scheda di gestione focolai.
Il PMP intende: sensibilizzare i datori di lavoro al rispetto e corretta applicazione delle misure anti-contagio; registrare in maniera standardizzata e confrontabile i dati relativi; approfondire le conoscenze sulle condizioni di rischio certe (sovraffollamento) o sospette (bassa temperatura, elevata umidità) per la diffusione del contagio; analizzare i fattori ambientali, gestionali e strutturali relativi ai focolai insorti all’interno degli stabilimenti.

Fonte: 
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Il Ministero della Salute ha comunicato che, analogamente a quanto già previsto per altre specie animali, dal 21 giugno 2021 per gli ovicaprini e dal 21 luglio 2021 per i suini saranno disponibili in BDN le funzionalità in oggetto. La nota precisa che dal 21 aprile p.v., per le specie animali in oggetto, ai sensi degli articoli 113 e 115 del Regolamento (UE) 2016/429, con le ulteriori specifiche di cui all’articolo 3 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520, l’operatore deve registrare le movimentazioni entro i 7 giorni da tale evento nella base dati informatizzata (BDN in Italia).

Dal 21 giugno 2021 per gli ovicaprini e dal 21 luglio 2021 per i suini, gli operatori o loro delegati possono continuare a registrare in BDN in autonomia le informazioni dell’uscita/ingresso confermando o meno i dati del modello 4 informatizzato, entro il settimo giorno dalla data di partenza /data prevista di arrivo degli animali

Fonte: 
Ministero della Salute