Da una recente notizia pubblicato su Panorama pare che uno spin-off italiano, in collaborazione con un’azienda statunitense, stia mettendo a punto un vaccino per SARS-CoV-2 da utilizzarsi nei gatti ed in altre specie animali.
Abbiamo chiesto una delucidazione al prof. Nicola Decaro e pubblichiamo la sua risposta:

"Come già puntualizzato nell’articolo in questione, la mia posizione è di assoluta contrarietà rispetto alla registrazione di un vaccino per COVID-19 nei gatti. È vero che questi carnivori rispetto ai cani sono più sensibili all’infezione sostenuta da SARS-CoV-2 e, in condizioni sperimentali, sono stati in grado di trasmettere all’infezione ad altri gatti messi a contatto con quelli infetti. Tuttavia, al momento, il gatto non rappresenta un pericolo per la trasmissione dell’infezione all’uomo, tanto che, a fronte di quasi 100 milioni di persine infette nel mondo, non vi è alcun caso di passaggio gatto-uomo del virus. 

Oltre all’assenza di ragioni di sanità pubblica, l’impiego di un vaccino per COVID-19 nel gatto non sarebbe giustificabile anche in base al fatto che, nei casi di infezione naturale, questa specie animale ha raramente manifestato sintomatologia clinica e quando ciò è successo, si trattava di una blanda forma clinica con guarigione dei soggetti colpiti.
Diversa è la situazione nei visoni e negli animali  negli zoo, per i  quali l’impiego del vaccino per SARS-CoV-2 potrebbe essere giustificato da motivi di sanità pubblica (il visone può fungere da amplificatore e serbatoio di SARS-CoV-2 per l’uomo e può anche generare varianti antigeniche verso le quali i vaccini in via di somministrazione o di sperimentazione potrebbero essere meno efficaci) oppure dalla necessità di tutelare specie animali, come i primati non-umani, in via di estinzione e suscettibili di forme gravi di COVID-19
."

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Fonte: 
FNOVI

Su richiesta di FNOVI il Sogei ha interpellato l’Agenzia delle entrate in merito all’invio delle fatture elettroniche emesse da una clinica veterinaria con legale rappresentante non medico veterinario.

Domanda: Ad oggi la clinica veterinaria avente come legale rappresentante un soggetto NON iscritto all’albo, non ha modo di inviare i dati delle fatture al Sistema TS, non disponiamo di un ente per il censimento anagrafico né della struttura (non rientra tra le strutture specialistiche “umane” previste) né del responsabile la cui anagrafica ci verrebbe fornita dall’Albo dei veterinari. Ci viene chiesto se questa tipologia di struttura è però tenuta all’invio della fattura elettronica allo SDI.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate.
Riteniamo che una società a responsabilità limitata che effettui prevalentemente servizi veterinari e che non è tenuta all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione precompilata, non possa godere della deroga all’invio della fatturazione elettronica ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, come modificato dall’articolo 1, comma 1105, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. L’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14/12/2018, n. 135, specifica infatti che “le disposizioni di cui all'articolo 10- bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.  L’estensione della non opererebbe quindi per i soggetti che non inviano dati al STS ma che effettuano prestazioni veterinarie. deroga

Per l'invio tramite Sistema Tessera Sanitaria sono disponibili le FAQ 

Fonte: 
SOGEI

Il Ministero della Salute vuole ampliare al maggior numero di allevamenti di animali DPA l’utilizzo del registro elettronico dei trattamenti farmacologici che ad oggi è attivo nel 7% degli allevamenti Italiani.

Nella nota diramata dal Ministero sono indicate le modalità per l’adesione volontaria che dovrà essere comunicata alla PA/Regione e per conoscenza all’Ufficio 4 Medicinali  veterinari della Direzione Generale della Sanità animale e del farmaci veterinari.

La nota informa anche della possibilità di accedere all’ambiente test dei servizi web per l’integrazione del Sistema di Farmacovigilanza con i sistemi in uso presso gli allevamenti per consentire un allineamento costante e tempestivo.

La richiesta va inviata a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: 
Ministero della Salute

Dopo l'attenzione dei media che hanno fatto dato ampia diffusione alla notizia dell'emendamento alla Legge di bilancio, la FNOVI ritiene importante e doveroso condividere con tutti i Medici Veterinari alcune riflessioni esplicative.
Già lo scorso  22 dicembre abbiamo ricordato che il Decreto Legislativo 193/2006 recante l'attuazione del Codice Comunitario dei Medicinali Veterinari verrà integrato, dopo il voto in Senato previsto entro la fine dell'anno, con l'art 10-bis.

Ad un'attenta lettura del testo, largamente modificato rispetto alla prima stesura divulgata dai media, si evince innanzitutto che il Ministero della Salute dovrà provvedere, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della nuova norma, all'emanazione di un Decreto apposito che si occuperà di indicare e definire esplicitamente tutti i casi in cui al Medico Veterinario sarà consentito prescrivere il farmaco ad uso umano al posto del farmaco veterinario negli animali da affezione, e definire le modalità con cui, viceversa, un medicinale ad uso umano potrà essere sottratto all’uso sugli animali, al fine di prevenire situazioni di carenza.

Al momento non sono noti i criteri che il Ministero della Salute riterrà di indicare per poter accedere a tale tipologia di prescrizione in deroga.
Ad oggi pertanto, si ribadisce che la prescrizione in deroga di un medicinale umano per un animale d'affezione deve essere conforme a quanto indicato nell'art 10 del D.Lgs 193/2006.

Si ricorda che in argomento il Ministero della Salute era già intervenuto con la circolare n. 5727 del 29/03/2011 che elencava 5 casi in cui il veterinario poteva ragionevolmente concludere la non esistenza del farmaco adatto alla terapia da attuare, potendo così accedere all’uso in deroga.

Oltre a ciò, emerge con chiarezza il fatto che venga mantenuto l'impiego prioritario dei medicinali veterinari, qualora esistano per la data specie e/o patologia, nel pieno rispetto della normativa Europea vigente.
Contrariamente a quanto largamente divulgato, la possibilità di prescrivere un farmaco umano, in sostituzione di uno veterinario sulla base della differenza di prezzo, resta ancora un'ipotesi che dovrà essere rivista sia alla luce dei contenuti del Decreto previsto, sia alla luce del Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE nei cui articoli 112, 113 e 114 viene ben definito l’uso in deroga, già approvato ed in vigore, che  dovrà essere applicato dal 28 gennaio 2022, quando sarà, peraltro abrogata la direttiva 2001/82/CE, recepita col D. Lgs. 193/2006.

Testo:

478. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. – (Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti) –

1. Il Ministro della salute, sentita l'AIFA, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il principio dell'uso prioritario dei medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali e nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di medicinali veterinari, tenuto conto, altresì, della natura delle affezioni e del costo delle relative cure, definisce i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura dell'animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell'affezione.

2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresì, le modalità con cui l’AIFA può sospendere l’utilizzo del medicinale per uso umano per il trattamento delle affezioni animali, al fine di prevenire situazioni di carenze del medicinale per uso umano.

3. (omissis)

Il 3 novembre u.s si è svolta una riunione tra la Direziona Generale  della sanità animale e dei farmaci veterinari,  la  Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute e le Regioni.
L’aggravarsi della diffusione della malattia COVID-19, che in alcuni territori sta impegnando il personale veterinario e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali nelle attività inerenti la lotta contro l’ulteriore propagazione della malattia sul territorio nazionale, precisa la nota, determina un rallentamento nello svolgimento dei controlli ufficiali in sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, seppur non in modo omogeneo in tutto il territorio.

Nel corso della riunione, le parti hanno convenuto che fino alla fine dell’anno si conferma quanto definito nella nota l0008536-DGSAF/0012758-DGISAN del 8 aprile 2020, con le modifiche riportate nell’allegato 1.

Fonte: 
Ministero della Salute