Il Ministero della Salute vuole ampliare al maggior numero di allevamenti di animali DPA l’utilizzo del registro elettronico dei trattamenti farmacologici che ad oggi è attivo nel 7% degli allevamenti Italiani.
Nella nota diramata dal Ministero sono indicate le modalità per l’adesione volontaria che dovrà essere comunicata alla PA/Regione e per conoscenza all’Ufficio 4 Medicinali veterinari della Direzione Generale della Sanità animale e del farmaci veterinari.
La nota informa anche della possibilità di accedere all’ambiente test dei servizi web per l’integrazione del Sistema di Farmacovigilanza con i sistemi in uso presso gli allevamenti per consentire un allineamento costante e tempestivo.
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Dopo l'attenzione dei media che hanno fatto dato ampia diffusione alla notizia dell'emendamento alla Legge di bilancio, la FNOVI ritiene importante e doveroso condividere con tutti i Medici Veterinari alcune riflessioni esplicative.
Già lo scorso 22 dicembre abbiamo ricordato che il Decreto Legislativo 193/2006 recante l'attuazione del Codice Comunitario dei Medicinali Veterinari verrà integrato, dopo il voto in Senato previsto entro la fine dell'anno, con l'art 10-bis.
Ad un'attenta lettura del testo, largamente modificato rispetto alla prima stesura divulgata dai media, si evince innanzitutto che il Ministero della Salute dovrà provvedere, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della nuova norma, all'emanazione di un Decreto apposito che si occuperà di indicare e definire esplicitamente tutti i casi in cui al Medico Veterinario sarà consentito prescrivere il farmaco ad uso umano al posto del farmaco veterinario negli animali da affezione, e definire le modalità con cui, viceversa, un medicinale ad uso umano potrà essere sottratto all’uso sugli animali, al fine di prevenire situazioni di carenza.
Al momento non sono noti i criteri che il Ministero della Salute riterrà di indicare per poter accedere a tale tipologia di prescrizione in deroga.
Ad oggi pertanto, si ribadisce che la prescrizione in deroga di un medicinale umano per un animale d'affezione deve essere conforme a quanto indicato nell'art 10 del D.Lgs 193/2006.
Si ricorda che in argomento il Ministero della Salute era già intervenuto con la circolare n. 5727 del 29/03/2011 che elencava 5 casi in cui il veterinario poteva ragionevolmente concludere la non esistenza del farmaco adatto alla terapia da attuare, potendo così accedere all’uso in deroga.
Oltre a ciò, emerge con chiarezza il fatto che venga mantenuto l'impiego prioritario dei medicinali veterinari, qualora esistano per la data specie e/o patologia, nel pieno rispetto della normativa Europea vigente.
Contrariamente a quanto largamente divulgato, la possibilità di prescrivere un farmaco umano, in sostituzione di uno veterinario sulla base della differenza di prezzo, resta ancora un'ipotesi che dovrà essere rivista sia alla luce dei contenuti del Decreto previsto, sia alla luce del Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE nei cui articoli 112, 113 e 114 viene ben definito l’uso in deroga, già approvato ed in vigore, che dovrà essere applicato dal 28 gennaio 2022, quando sarà, peraltro abrogata la direttiva 2001/82/CE, recepita col D. Lgs. 193/2006.
Testo:
478. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. – (Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti) –
1. Il Ministro della salute, sentita l'AIFA, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il principio dell'uso prioritario dei medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali e nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di medicinali veterinari, tenuto conto, altresì, della natura delle affezioni e del costo delle relative cure, definisce i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura dell'animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell'affezione.
2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresì, le modalità con cui l’AIFA può sospendere l’utilizzo del medicinale per uso umano per il trattamento delle affezioni animali, al fine di prevenire situazioni di carenze del medicinale per uso umano.
3. (omissis)
Il 3 novembre u.s si è svolta una riunione tra la Direziona Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, la Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute e le Regioni.
L’aggravarsi della diffusione della malattia COVID-19, che in alcuni territori sta impegnando il personale veterinario e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali nelle attività inerenti la lotta contro l’ulteriore propagazione della malattia sul territorio nazionale, precisa la nota, determina un rallentamento nello svolgimento dei controlli ufficiali in sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, seppur non in modo omogeneo in tutto il territorio.
Nel corso della riunione, le parti hanno convenuto che fino alla fine dell’anno si conferma quanto definito nella nota l0008536-DGSAF/0012758-DGISAN del 8 aprile 2020, con le modifiche riportate nell’allegato 1.
Nicola Decaro, ordinario di malattie infettive degli animali all’Università di Bari, già la scorsa primavera aveva spiegato perché i cani, a differenza degli umani, non si “ammalano” di COVID 19.
Negli scorsi giorni, si è parlato della positività di una barboncina che vive con la famiglia di Bitonto i cui componenti sono risultati positivi. Il professor De Caro ha precisato che: “ la carica virale è molto bassa . Significa che il cane non è in grado di infettare, perché anche se viene contagiato, il virus è presente in quantità modeste, per intenderci.”
E’ fondamentale che per la tutela della salute degli animali da compagnia seguire le buone norme di igiene, già specificate nei mesi scorsi dal Ministero della Salute. A tal proposito, lo scorso aprile il Gruppo di lavoro tecnico scientifico coordinato dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari aveva elaborato un documento denominato “Linee guida per la gestione di animali da compagnia sospetti di infezione dal SARSCoV2” con lo scopo di “’impedire possibili congetture, pregiudizi e speculazioni che porterebbero ad una immotivata zoofobia, prevenendo così fenomeni di abbandono degli animali d’affezione come cani e gatti con conseguente aumento del randagismo”.
Per approfondimenti, si suggerisce di consultare il portale OIE.
Pochi giorni fa l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che solo le spese tracciate ovvero fatture pagate per prestazioni ad animali da compagnia saranno riportate nella dichiarazione 730 precompilata.
FNOVI condivide tempestivamente tutte le informazioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate sul Sistema Tessera Sanitaria.
A dicembre 2019 avevamo precisato che dal 2020 la detrazione sulle spese veterinarie sarebbe stata possibile solo a seguito di pagamenti tracciabili.
Lo scorso gennaio abbiamo invece ricordato che solo per i medici veterinari la scadenza dell’invio delle fatture emesse restava il 28 febbraio.
Il Sistema Tessera Sanitaria ha una sezione FAQ aggiornata e affidabile, ad esempio Come va trasmesso un documento attestante una spesa pagata sia in contanti che in modo tracciato? Se una prestazione sanitaria viene pagata dal cittadino in parte in contanti in e in parte modo tracciato, il documento di spesa va inviato al Sistema TS come “non tracciato” (pagamentoTracciato= NO).
COSA CAMBIA?
Per i medici veterinari nulla, perché il STS prevede già le modalità per l’invio delle spese pagate dai clienti anche in contanti. Le sanzioni sono previste sempre e solo per il mancato invio da parte dei soggetti obbligati. Dettagli
Per i proprietari di animali da compagnia la detrazione delle spese, come già precisato a dicembre dell’anno scorso quindi prima dell’inizio del nuovo anno e dell’entrata in vigore del nuovo provvedimento, sarà possibile solo per le spese pagate con metodi tracciali. Quindi non in contanti.
PROSSIMAMENTE L’Agenzia delle Entrate fornirà ulteriori precisazioni e non appena disponibili le pubblicheremo sul portale.
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