In particolare, il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti sulle seguenti questioni:

1. Termini dai quali decorre l’obbligo di somministrazione della dose di richiamo Con riferimento all’obbligo di somministrazione della dose di richiamo, i sanitari
sono inadempienti qualora, allo scadere dei 120 giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale primario, non abbiano effettuato la dose di richiamo.

2. Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 I sanitari mai vaccinati, che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 documentata da un test diagnostico positivo, sono inadempienti all’obbligo vaccinale qualora non effettuino la vaccinazione alla prima data utile (90 giorni) come indicata nelle circolari ministeriali.

3. Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti che abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino Nel caso di intervenuta infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino il sanitario deve essere considerato inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la seconda dose alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari ministeriali. Pertanto, sia nell’ipotesi del professionista sanitario con infezione mai vaccinato che in quella del professionista che contragga il COVID-19 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, il sanitario è inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione trascorsi 90 giorni dall’infezione.

4. Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento
del ciclo primario
Anche i soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo primario sono considerati inadempimenti qualora non assolvano all’obbligo decorsi 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo.

Circolare FNOVI

Nota Ufficio Ministero

CIRCOLARE FNOVI - DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) - Informativa

Le novità introdotte con il DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) pubblicato nella GU del 21 marzo 2022, ed in particolare dall'Articolo 34 (Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini), prevedono che a decorrere dallo scorso 22 marzo e fino al 4 marzo del 2023 "in deroga al regolamento del decreto del 1999, n. 394, e alle disposizioni del decreto del 2007, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea".

Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le strutture sanitarie, si precisa nel decreto, "forniscono alle regioni e alle province autonome, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo".

Nella espressa volontà di deroga trovano risposta tutte le questioni poste circa la disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini conoscenza della lingua italiana nonché della normativa nazionale, ecc. e resteranno in vigore tutte le disposizioni nazionali che disciplinano lo svolgimento della professione di medico veterinario, non ultima la raccomandazione/previsione che venga assolto l'obbligo vaccinale. A questo proposito si ricorda che il provvedimento emanato non prevede espressamente l'iscrizione all'Albo professionale italiano e non risulta pertanto affidato agli organismi ordinistici il compito di 'vigilare' sullo svolgimento dell'attività professionale dei professionisti ucraini. Ne consegue che i controlli saranno in carico alle ASL. Sono in corso verifiche per accertare se questi colleghi stranieri saranno autorizzati alla prescrizione di medicinali veterinari tramite REV.

Circolare FNOVI 8/2022 

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza) - Obbligo vaccinale personale sanitario - Indicazioni operative

Art. 8 del decreto ha ulteriormente modificato l’articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ss.mm.ii., spostando al 31 dicembre 2022 il termine della sospensione dall’esercizio professionale conseguente all’inadempimento dell’obbligo vaccinale.

L’art. 8 del decreto interviene in particolate sul terzo periodo del comma 5 dell’articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ss.mm.ii., aggiungendo che “In caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.

Questa rilevante modifica riguarda la gestione dei guariti che si trovano nella condizione di aver acquisito una immunizzazione temporanea dalla malattia e di essere al contempo impossibilitati ad adempiere all’obbligo vaccinale, almeno per un determinato periodo.

Leggi la circoalre: Circolare 8 Decreto Legge 24 marzo 2022

Il consenso informato ha una valenza fondamentale sia del punto di vista giuridico che deontologico. Diamo per scontata l’affermazione secondo cui il consenso informato rappresenta il presupposto della legittimità di ogni atto medico.

Il consenso informato o più correttamente "l’informazione al consenso” è la procedura che trasforma la relazione clinica da atto di fiducia ad atto partecipato, va considerato come processo decisionale di scelte informate e consapevoli del professionista.

Vi sono due forme di consenso: implicito quando la volontà del cliente è chiara dalla sua richiesta e volontà come ad esempio una visita o una vaccinazione;
esplicito quando al cliente viene chiesta l’accettazione di un percorso diagnostico terapeutico.

Stabilire a priori un modulo di consenso informato è difficile perché dove essere costruito sul singolo caso. Il consenso deve rispettare alcuni requisiti fondamentali ed essere:

Personalizzato: relativo a quel caso e a quell’animale

Comprensibile: utilizzo gi termini anche non strettamente medici

Veritiero

Obiettivo: scevro da convincimenti soggettivi

Esaustivo: con esposizione delle diverse opzioni d’intervento diagnostico terapeutico

Non imposto: non deve essere un modulo fatto firmare come atto solo formale.

Esistono tre momenti fondamentali, in successione logica e cronologica:

Comunicazione al cliente delle informazioni di rilevanza diagnostica e terapeutica che giustificano l’atto medico proposto

Assicurazione che il cliente abbia compreso tutte le informazioni ricevute

La presa d’atto della scelta del cliente.

È inoltre necessario fare un distinguo tra procedure elettive e le procedure in urgenza/emergenza

Un intervento chirurgico è detto elettivo, quando è:

Deciso dal MV e dal cliente

Effettuato in situazioni non di urgenza

Programmabile e differibile (patologie non immediatamente pericolose per la vita o per la funzione di un organo).

Emergenza: quando sono compromessi i parametri vitali e occorrono interventi immediati per garantire la sopravvivenza del paziente.

Urgenza: quando occorre un intervento pronto, ma non immediato ovvero dilazionabile nel tempo.

La distinzione, dunque, risiede nei tempi di intervento ore, per quanto riguarda l'urgenza, minuti, per quanto riguarda l'emergenza e, ovviamente, presuppone una valutazione del medico veterinario.

Consenso

Informare e acquisire un consenso valido nelle situazioni cliniche di urgenza ed emergenza, è una pratica complessa per almeno due distinti fattori: la ristrettezza del tempo disponibile e l’esigenza clinica di provvedere con rapidità all’impostazione delle cure necessarie.

Le basi normative derivano dall’articolo 54 C.P. (“Stato di necessità”) secondo cui il medico è tenuto ad intervenire anche senza l’acquisizione del consenso se la persona non è in grado di esprimere la propria volontà rispetto a prestazioni sanitarie ritenute indifferibili, in tal caso il medico potrà compiere esclusivamente gli atti necessari e non differibili, documentando la sussistenza delle condizioni di pericolo che li hanno giustificati.

Superato lo stato di necessità, per le successive prestazioni sanitarie, occorre acquisire il consenso informato.

E’ importante tenere presente che il consenso informato rientra nelle necessarie attività di comunicazione con il cliente. Non si tratta di dire “sì o no” in fondo a un modulo, ma di instaurare una relazione che consente di condividere realmente tutte le informazioni sulla situazione relativa al paziente. Una efficace comunicazione migliora la qualità della relazione e previene possibili successivi contenziosi, divenendo così una forma di tutela del cliente, del paziente e del medico veterinario.

Il rapporto fiduciario, alla base del rapporto di cura, si estrinseca dalla compresenza di tre qualità fondamentali del medico veterinario: la preparazione tecnico-scientifica, le doti umane-empatiche (gentilezza, disponibilità a rispondere alle domande, ad accogliere dubbi, richieste, emozioni) e alle sue capacità comunicative.

Le polizze possono risarcire, ma non prevenire né sanare il contenzioso con il cliente. Avere una copertura per i risarcimenti non ci esime da un processo di ‘autoassicurazione’.

Quindi non solo competenze clinica e non solo polizza: “la pratica di una delega totale al sistema assicurativo nella gestione dell’intero contenzioso” può far “perdere elementi di conoscenza, di valutazione e credibilità verso pazienti e operatori“. La conclusione è che polizza e deontologia vanno usati insieme come strumenti tipici della professione. Il Medico Veterinario farà senz’altro bene ad assicurarsi ma anche ad autoassicurarsi, esercitando la professione responsabilmente in scienza e coscienza, con dignità e decoro.

Editoriale Bernasconi

Quella del medico veterinario non è una semplice professione, è una missione che va al di là del lavoro. Parte da questo presupposto la nuova iniziativa della FNOVI lanciata ai suoi iscritti: raccontare la propria professione e quanto essa possa arricchire la comunità in cui si vive nel tempo di una story instagram.

L’invito è rivolto a tutti i medici veterinari. 

Per partecipare è sufficiente girare un video orizzontale di 15 secondi ritraendo un momento importante per il singolo o per la sua professione e inviarlo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Le VET STORIES saranno poi condivise sui canali istituzionali della Federazione e presentate ufficialmente al Consiglio Nazionale della FNOVI dell’8-9-10 aprile 2022.

GUARDA IL VIDEO: https://youtu.be/AzeeeFE7SzY