Nelle more dell’individuazione di specifiche modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, si estende all’anno 2020 la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 9-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, viene sancito anche per l’anno 2020 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Il sistema TS metterà a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati fiscali (ad esclusione della descrizione e del CF del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari.

A decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

Si ricorda che dal 1 gennaio 2020 è obbligatoria la microchippatura per i gatti di cui i cittadini della Regione Lombardia entreranno in possesso a partire da tale data. 

La normativa di riferimento è la legge regionale del 6 giugno 2019 numero 9 che con l’articolo 37 ha modificato l’articolo 105 (commi 3,4,5) della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", introducendo l'obbligatorietà della identificazione e iscrizione in Anagrafe degli Animali d'Affezione dei gatti di cui si entri in possesso a far data dal 1 gennaio 2020, come codificato dalla DCR XI/522 del 28 maggio 2019. Tale disposto normativo è vigente. A seguire si riporta l'art. 105 della legge regionale 33/2009 con le modifiche introdotte. 

Art. 105

(Obblighi e divieti)

1. È vietato:

a) esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore a dodici mesi, animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, comunque sofferenti o in condizioni tali da suscitare pietà;

b) detenere gli animali in siti di dimensioni inferiori a quelle stabilite dalla normativa regionale per i ricoveri degli animali d'affezione;

c) privare gli animali della quotidiana attività motoria adeguata alla loro indole;

d) usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività;

e) vendere o cedere, a qualsiasi titolo, cani e gatti destinati al commercio non identificati e non registrati in anagrafe, nonché cani e gatti di età inferiore a sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione;

f) vendere animali a minorenni.

2. Gli animali d'affezione devono essere tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute umana.

3. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo di un cane o di un gatto, compreso chi ne fa commercio, è tenuto a iscriverlo all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo. L'identificazione in modo unico e permanente del cane o del gatto con metodologia indolore, secondo le tecniche più avanzate, è contestuale all'iscrizione nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione ed è eseguita dai veterinari accreditati dall'ATS o dai veterinari delle ATS.

4. Il proprietario, il possessore o il detentore di un cane o di un gatto è tenuto a denunciare all'anagrafe degli animali d'affezione entro quindici giorni qualsiasi cambiamento anagrafico, quali cessione, decesso o cambio di residenza ed entro sette giorni la scomparsa per furto o per smarrimento.

5. I medici veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, hanno l'obbligo di accertare la presenza del microchip, o del tatuaggio leggibile, sui cani o sui gatti. Nel caso in cui l'identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'identificazione degli animali.

6. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare a essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

7. I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d'intesa con l'ATS competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita.

Si pubblica di seguito la relazione del dr Belluzzi tenuta nell'ambito dell'iniziativa "Incontri Veterinari".

pdf2019_Ordine_vet_conferenza.pdf

Vi informiamo che è stato pubblicato il secondo avviso del 2019 di “Talenti Incontrano Eccellenze” (TIE): l’innovativo progetto di welfare di Enpav a sostegno dei giovani neolaureati in Medicina Veterinaria.
Ai giovani colleghi viene data la possibilità di svolgere un tirocinio formativo di 6 mesi ricevendo dall’Enpav un contributo mensile di 500,00 euro.

C’è un’importante novità: l’avviso è rivolto anche ai professionisti esperti nei settori dell’ippiatria e della zootecnia con un’esperienza di almeno 10 anni nel settore.

Possono quindi candidarsi come Soggetto ospitante le strutture veterinarie dedicate agli animali d’affezione e ai cavalli e da ora anche i professionisti esperti.

Le candidature devono essere presentate entro il 20 dicembre 2019.

Una volta concluso l’accreditamento dei soggetti ospitanti, sarà aperto il Bando dedicato ai Borsisti.

Tutte le informazioni e il Bando sono disponibili su www.enpav.it .

In base alla nota del Ministero della Salute n. 68665 del 10/12/2019 e alla nota della Regione Lombardia del 11/12/2019 (entrambe scaricabili in calce alla presente), qualora le Autorità competenti non possano far fronte alle richieste di visite ante mortem, in caso di macellazione d'urgenza, con le risorse umane a propria disposizione, è possibile designare un veterinario libero professionista che assume la qualifica di "veterinario ufficiale".

Le Aziende sanitarie territorialmente competenti devono dunque dotarsi di un apposito elenco dove inserire i professionisti di cui sopra e garantire che gli stessi posseggano adeguata formazione in materia di macellazione d'urgenza, ovvero abbiano maturato una esperienza pratica in materia sulla base dell'attività svolta e che siano liberi da qualsiasi conflitto d'interesse.

Chiediamo quindi a tutti coloro che praticano MSU di comunicarci con urgenza il proprio nominativo in modo da poterlo inoltrare all'ATS Val Padana per le predette finalità.

L'elenco verrà pubblicato sul sito dell'ATS in modo da costituire sicuro riferimento per tutti i soggetti interessati (allevatori, macellatori, trasportatori, ecc.) 

pdfNota_Ministero_MSU.pdf

pdfNota_Regione_Lombardia_MSU.pdf