Siglato, nella tarda serata di martedì 25 giugno, il nuovo Accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi). La nuova ipotesi di ACN, firmata dalla Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC) e dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative a livello nazionale, riguarda oltre 18.000 tra specialisti, veterinari ed altri professionisti i quali hanno erogato un totale di circa 22 milioni di ore di assistenza e conclude il triennio 2016-2018 sia sul piano normativo che economico.
L'Accordo collettivo nazionale è un momento organizzativo e unificante del sistema sanitario nazionale, e rappresenta uno strumento di garanzia per i cittadini e gli operatori.

Le parti, facendo riferimento all'intesa già raggiunta con l'ACN 21 giugno 2018, hanno sottoscritto un testo negoziale che, a fronte delle risorse decorrenti dal 2018 e degli incrementi a regime dal 2019, promuove una manutenzione integrale delle disposizioni normative in vigore dell'ACN 17 dicembre 2015. Quest'ultimo, composto da 4 capi e 50 articoli, reca disposizioni sul contesto istituzionale e organizzativo, sulle relazioni e prerogative sindacali, comitati paritetici e rapporto convenzionale degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie.
Tra le modifiche previste dall'Accordo segnaliamo: le nuove procedure per favorire l'accesso al settore, con l'ulteriore snellimento delle modalità di iscrizione in graduatoria e l'instaurazione di meccanismi di divulgazione delle disponibilità di incarico, i nuovi meccanismi di mobilità intraziendale, l'ampliamento delle coperture della L. 5 febbraio 1992, n. 104, l'integrazione delle attività specialistiche con le forme organizzative della medicina generale e della pediatria di libera scelta, e l'adeguamento degli elenchi delle specializzazioni riconosciute per l'accesso agli incarichi.
Nello specifico, per quanto riguarda i compiti e le funzioni dei medici veterinari, la bozza di accordo prevede, all'articolo 25, che:
•          il medico veterinario convenzionato assicuri le attività istituzionali e le sue funzioni secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di ispezione degli alimenti di origine animale, sanità animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche nei settori degli animali produttori di alimenti e di affezione, selvatici o sinantropi e altre prestazioni professionali specialistiche richieste nell'ambito delle competenze delle aziende e istituti del SSR per cui opera;
•          la contrattazione regionale definisca i compiti inerenti lo svolgimento delle attività istituzionali, nell'ambito del modello organizzativo della medicina veterinaria definita dalla regione;
•          il medico veterinario svolga la propria attività facendo parte di un'aggregazione funzionale territoriale di specialisti ambulatoriali, di veterinari e di professionisti (AFT) e opera all'interno di una specifica unità complessa delle cure primarie (UCCP);
•          le funzioni e i compiti previsti dall'articolo costituiscano responsabilità individuali del medico veterinario.
Inoltre segnaliamo che l'ipotesi di Accordo prevede, all'articolo 45, l'indennità di disponibilità del rapporto convenzionale dei medici veterinari, per incentivare lo svolgimento del rapporto di lavoro nell'ambito del S.S.N. Questa viene corrisposta mensilmente a specialisti impiegati a tempo indeterminato con rapporto di lavoro di almeno 12 ore.
L'articolo 48 predispone che i medici veterinari che svolgono la loro attività ai sensi dell'accordo con incarico a tempo indeterminato, alla cessazione del rapporto convenzionale spetta, dopo un anno di servizio, incassino un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato.
L'articolo 49 predispone il compenso orario dei medici veterinari a tempo indeterminato è pari a 39,96 euro per ogni ora di attività effettivamente espletata; all'articolo 50 il compenso orario dei veterinari incaricati a tempo indeterminato pari a 29,12 euro.
Infine si segnala che l'articolo 19 reca disposizioni sui requisiti, domande e graduatorie degli specialisti che vogliono svolgere la propria attività in strutture SSN e i punteggi attribuiti ai voti di laurea, ai fini delle graduatorie.
Le procedure di ratifica proseguiranno ora con la valutazione dell'ACN da parte del Comitato di Settore del comparto Regioni-Sanità, del Governo e della Corte dei Conti cui seguirà l'atto di Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni che ne consentirà l'effettiva entrata in vigore.    

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

Al fine di ottimizzare vantaggi derivanti dall’informatizzazione del modello 4, il CSN sta sviluppando una funzionalità che consentirà di semplificare i procedimenti amministrativi relativi alle registrazioni in BDN delle movimentazioni dei bovini, ovicaprini e suini.
Le movimentazioni in uscita dagli allevamenti saranno registrate automaticamente in BDN sulla base delle informazioni contenute nel modello 4 informatizzato il settimo giorno dopo la data di partenza degli animali indicata nella sezione D del modello 4 stesso. Per le aziende bovine che si avvalgono della BDN per la tenuta del registro aziendale l’intervallo è ridotto a tre giorni”.

Questo quanto si legge in una circolare diramata dalla DGSAF del Ministero della Salute che aggiunge che lo stesso avverrà per le movimentazioni in entrata negli allevamenti di destinazione degli animali, queste “saranno registrate automaticamente in BDN sulla base delle informazioni contenute nel modello 4 informatizzato entro sette giorni dalla data di arrivo degli animali calcolata in base alla durata del viaggio dichiarata nella sezione D del modello stesso. Per le aziende bovine che si avvalgono della BDN per la tenuta del registro aziendale l’intervallo è ridotto a tre giorni”.
La BDN genererà un messaggio per l’allevatore, o suo delegato, per segnalare la presenza di modelli 4 in uscita o in entrata per la sua azienda o allevamento, e ciò al fine di garantire certezza delle movimentazioni registrate e tempestività delle comunicazioni.
L’allevatore, ove necessario, potrà modificare le informazioni (sugli animali, sulla data di uscita o di ingresso) presenti nel sistema.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

Una nota a cura della DGSAF del Ministero della salute ha trasmesso il Dispositivo dirigenziale per le Misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale della Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) che abroga e sostituisce il Dispositivo dirigenziale prot. 6478 del 10 marzo 2017 e successive modifiche e integrazioni. Agli enti in indirizzo è stato chiesto di dare massima diffusione del dispositivo.

La necessità di adeguare il sistema di sorveglianza nazionale vigente è legato alla mutata situazione epidemiologica venutasi a determinare in conseguenza della diffusione dei sierotipi BTV1 e BTV4 in gran parte del territorio nazionale e dell’introduzione del BTV3 nelle Regioni Sicilia e Sardegna.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

Forse non tutti sanno che da questo triennio tutti i professionisti sanitari possono richiedere crediti ECM per autoformazione. I crediti, infatti, possono essere ottenuti non solo attraverso corsi di formazione, ma anche attraverso la lettura di riviste o articoli scientifici e libri (o capitoli di libri). Il riconoscimento del valore formativo degli studi che vengono portati avanti in autonomia è proprio quello che si intende per autoformazione.
Secondo il nuovo regolamento, per il triennio 2017/2019 possono essere richiesti fino al 20% dell’obbligo formativo triennale (il doppio rispetto al triennio precedente). Dunque considerando l’obbligo di 150 crediti, possono essere richiesti per autoformazione fino a 30 crediti ECM. Essi però andranno calcolati in base all’impegno orario autocertificato dal professionista.

Il professionista può ottenere il riconoscimento di queste attività facendo domanda al proprio Ordine o collegandosi al sito Cogeaps. Qui presenterà un'autocertificazione firmata per ottenere crediti che vengono attribuiti su un criterio temporale, 1 ora di impegno corrisponde a 1 credito ECM.
Per caricare i crediti su cogeaps.it, ci si può registrare o ci si rivolge all'operatore dell'Ordine.
Nel primo caso, avuto accesso alla schermata delle partecipazioni ECM, si seleziona il pulsante "crediti individuali" e quindi le singole di tipologie di formazione individuale che possono dar luogo al riconoscimento di crediti ECM. Occorre selezionare il campo "inserisci crediti autoformazione". Nella schermata successiva si sceglie se aggiungere i crediti a quelli di autoformazione 2011-16 o al triennio successivo inserendo data inizio e data fine dell'attività di autoformazione, obiettivo formativo, ore impegnate, tipo di autoformazione (materiali durevoli/letture scientifiche), descrizione del materiale (titolo/autore/editore del testo studiato), professione e disciplina del professionista. Tutto entra in un'autocertificazione, generata dal sistema, che il Professionista può scaricare nella schermata successiva. Una volta spedita, la richiesta è completa e potrà essere analizzata e, se corretta, validata.
L'attribuzione dei crediti ECM avviene da parte dell'Ordine o del Cogeaps, gli stati possibili delle richieste sono: ATT = in attesa di completamento, PROF = Inserito da professionista, RIF = Rifiutata, OK = Accettata.
Il Cogeaps comunicherà l'eventuale esito negativo della procedura al professionista e fornirà indicazioni su come procedere al corretto inserimento. Se tutto va bene, il sistema calcola in automatico il limite raggiunto del 20% dell'obbligo formativo (anche sui crediti 2011-16 se l'autoformazione è stata utilizzata per il triennio precedente). In caso di malfunzionamento o blocco del sistema di self provisioning, il professionista può inviare via mail la documentazione e il Cogeaps può inserire manualmente l'attività di autoformazione. L'operatore compilerà i campi, secondo quanto autocertificato dal richiedente, allegando la documentazione ricevuta.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

Il Ministero della Salute - con una nota a cura della DGSAF - ha informato della pubblicazione online della nuova app dedicata a chi si occupa di movimentazione di animali e che potrà essere utilizzata per l’invio del Modello 4. Applicazione realizzata dall’istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise.
Con ‘Modello 4’ si intende il documento dichiarazione di provenienza che accompagna gli animali durante il trasporto. Riporta dati su capi, destinazione, trattamenti farmacologici del bestiame, veterinario e trasportatore e deve essere compilato per Asl di partenza e arrivo, azienda di arrivo e azienda di ispezione.

L’app permetterà di redigere il modello per le specie bovina e bufalina, ovina, caprina, suina ed equidi. Per le altre specie è previsto un prossimo aggiornamento. È disponibile per Android e iOS.
È stato rilasciato un video tutorial sul portale vetinfo, affiancato dal Manuale App Documento Accompagnamento Informatizzato (Modello 4) disponibile nell’area riservata degli applicativi.

(Fonte: www.salute.gov.it)