Si è chiusa nella notte la trattativa all’ARAN per il rinnovo del contratto dei medici, dei veterinari e dirigenti del servizio sanitario nazionale, atteso da ben 10 anni.
L’intesa coinvolge in tutto circa 130 mila professionisti della sanità ed è relativa al triennio 2016-18.

Aldo Grasselli, Segretario Nazionale S.I.Ve.M.P., in un lungo post pubblicato su Facebook, ha sottolineato come il contratto sia arrivato “in un momento di grave crisi del SSN senza avere risorse e forza sufficiente per ridare energie al più importante servizio pubblico, quello della tutela della salute”.
Il Segretario, commentando di aver “massimizzato il risultato”, riepiloga i principali contenuti dell’accordo e rivolge un particolare ringraziamento agli organismi direttivi del Sindacato nonché alla delegazione trattante.

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Ufficio stampa FNOVI

Il Ministero della Salute informa della pubblicazione di un manuale esplicativo per il controllo ufficiale sulla "Valutazione del benessere animale nella specie suina". Nella nota accompagnatoria che invita a darne la più ampia diffusione, il direttore Borrello scrive "L’obiettivo del presente manuale è quello di fornire ai Servizi veterinari istruzioni operative utili ad accertare, in modo efficace ed univoco, la conformità alle disposizioni vigenti. La sua consultazione, inoltre, potrà essere di aiuto al fine di giungere a giudizi uniformi circa l’efficacia delle misure di miglioramento adottate in allevamento per risolvere i punti critici con particolare riferimento a quelli che determinano lesioni o comportamenti anomali tra gli animali: qualità e quantità del materiale di arricchimento impiegato (verificandone l’effettivo utilizzo), grado di pulizia, comfort termico, qualità dell’aria, competizione per il cibo, spazio, stato di salute e alimentazione.

Infine, si ricorda che la raccolta di questi dati, integrati con le informazioni presenti in Classyfarm/Vetinfo e con le valutazioni inserite dai veterinari aziendali (valutatori incaricati), concorreranno alla definizione del livello di rischio complessivo dell’azienda. I dati registrati saranno consultabili da parte dell’allevatore, dal veterinario aziendale (valutatore incaricato) e dal veterinario ufficiale, ciascuno per la parte di competenza."
La nota informa che la  documentazione potrà essere visionata anche sui siti internet agli indirizzi: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1753&a... le&menu=benessere oppure http://www.classyfarm.it/

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Ufficio stampa FNOVI

A seguito della richiesta congiunta di FNOVI e FOFI in merito alle modalità operative relative ai preparati magistrali il Ministero della Salute ha risposto oggi con una nota indirizzata alle due Federazioni. La FNOVI accoglie con soddisfazione la raggiunta possibilità per il Medico Veterinario di effettuare una prescrizione per scorta di un preparato galenico, anche con principi attivi ospedalieri o dello specialista, con la specifica indicazione di identificare il paziente destinatario della terapia. 

Non viene accolta tuttavia, la richiesta di FOFI e FNOVI circa la possibilità di utilizzare per terapia domiciliare tali preparati, restando pertanto l'obbligo di utilizzo in struttura sotto la responsabilità del Direttore Sanitario (art 84 DLvo 193/2006) 
La parte finale della nota inoltre ribadisce la possibilità, da parte del farmacista, di richiedere una modifica della prescrizione in caso di irreperibilità dei principi attivi.
A conclusione della nota si sottolinea il mantenimento di tutti gli altri obblighi in materia di preparazioni galeniche, pertanto il Medico Veterinario potrà effettuare una ricetta magistrale per scorta sul sistema della REV per tutti i principi attivi prescrivibili in tale modalità come da indicazioni precedenti.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

Al fine di superare alcune criticità ravvisate per alcune prescrizioni veterinarie (come ad esempio per il preparato magistrale veterinario non stupefacente) FNOVI e FOFI hanno sottoposto alla competente Direzione del Ministero della Salute alcune proposte per il loro superamento.
La nota a firma congiunta conclude un percorso di confronto tra il GdL sul farmaco della FNOVI, coordinato da Raffaella Barbero, con una rappresentanza dei farmacisti e sottolinea un momento di grande comunione di intenti.

FNOVI e FOFI, in assenza di specifiche previsioni normative per il preparato magistrale galenico - che deve essere allestito dal farmacista in farmacia (art. 122, RD 1265/34) per il trattamento degli animali NDPA - hanno congiuntamente richiesto alla DGSAF di valutare la possibilità di ricorrere a nuove modalità operative, ed in particolare:
- quando un impianto di cura necessiti - per il trattamento degli animali in carico alla struttura - di medicinali non reperibili come prodotti industriali, il medico veterinario può prescrivere, utilizzando la RNRT elettronica (ad eccezione dei medicinali stupefacenti), e il farmacista territoriale può allestire preparati magistrali per scorta che il veterinario dovrà utilizzare unicamente su animali in capo alla struttura stessa con divieto di cessione in analogia con quanto previsto dal comma 7 dell’art.84;
- inoltre per un trattamento domiciliare adeguato in grado di evitare stati di sofferenza ad un determinato animale da compagnia, il medico veterinario può prescrivere un preparato magistrale a base di principi attivi contenuti in medicinali industriali per uso umano vendibili al pubblico e soggetti a ricetta limitativa da centro ospedaliero o dello specialista (art. 93 del D. Lgs. n. 219/06) mediante RNR elettronica sulla base del punto 21 della Tabella N. 5 della FU conformemente a quanto previsto per il medicinale di origine industriale prescritto in deroga (art. 10, comma 1, lettera b), n.1; D. Lgs. n. 193/06);
- nei casi in cui il medico veterinario abbia prescritto il preparato magistrale indicando il nome comune della sostanza e la materia prima risulti non reperibile, il farmacista contatterà il medico veterinario che modificherà la prescrizione precedente per assicurare la tracciabilità del prodotto industriale impiegato per l’allestimento del preparato magistrale (Sentenza 24/2017 del Consiglio di Stato e in conformità alla nota 3 dell’allegato B del Decreto Ministeriale 13 Dicembre 2017 “Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali”);
- per quanto concerne infine i formalismi previsti dal RD n.1265/1934, si richiede la possibilità di ritenerli tacitamente abrogati in quanto sostituiti dalla normativa comunitaria.
La nota si conclude con l’auspicio che la DGSAF manifesti la propria adesione a quanto prospettato.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

Questo quanto riportato in un comunicato del Ministero della Salute che ricorda, menzionando la nota della Direzione della Sanità animale e dei farmaci veterinari del ministero (DGSAF), la necessità di programmare in modo adeguato il trasporto di animali da allevamento su lunghe distanze. Nella nota della DGSAF viene richiamato il Regolamento (CE) n.1/2005 che impone l’obbligo di garantire la salute durante gli spostamenti nei mesi più caldi, pianificando correttamente i viaggi più lunghi, via terra o via mare, sia attraverso l’Unione che verso Paesi Terzi.

I servizi veterinari competenti, secondo quanto si legge nel comunicato, devono attentamente valutare una serie di aspetti prima di autorizzare lunghi viaggi di animali vivi. Tra questi: le temperature eccessivamente elevate, l'idoneità degli animali a essere trasportati, lo stato fisiologico, la densità del carico, la quantità e qualità della lettiera e il rispetto delle soste e dei tempi di riposo, di abbeverata e di alimentazione. Infine, il comunicato ricorda che, nei casi in cui le temperature lungo il tragitto e in partenza dall’Italia fossero ritenute superiori ai 30°C, i trasporti non devono essere autorizzati.
Di conseguenza, gli spostamenti devono essere pianificati durante le ore più fresche della giornata, possibilmente nelle ore notturne, tenendo in considerazione una serie di fattori come l’effettiva necessità di una immediata partenza, le temperature previste lungo il tragitto e all’interno del mezzo di trasporto, gli eventuali blocchi effettuati da altri Stati Membri sul proprio territorio a causa del caldo eccessivo. Allo stesso modo dovrà essere pianificata l’organizzazione dei viaggi via mare, anche tra Paesi dell’Unione, riporta il comunicato. Inoltre, è necessario porre l'attenzione anche agli orari di apertura dei posti di controllo negli altri Stati membri.
Infine, il comunicato riporta che quanto previsto dal Regolamento (CE) n.1/2005 e dalla nota della DGSAF non si applica al trasporto degli animali da compagnia. Tuttavia, nella stagione più calda resta l’obbligo alla tutela della salute e al rispetto del benessere animale se si sceglie di viaggiare, soprattutto nelle ore più calde.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI