La FNOVI è tornata ad occuparsi della nota della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione – sottoscritta congiuntamente dai Direttori Silvio Borrello e Gaetana Ferri – che dispone che i medici veterinari liberi professionisti, in assenza di risorse umane a diposizione delle Autorità competenti, potranno essere dalle stesse chiamati a far fronte alle richieste di visite ante mortem in caso di macellazione d’urgenza assumendo la qualifica di ‘veterinario ufficiale’, sempreché siano ‘liberi da qualsiasi conflitto di interesse’.  

In una missiva indirizzata ad entrambi i firmatari della nota in commento, la Federazione ha commentato che in un tale ambito l'attività del medico veterinario libero professionista non potrà mai essere considerata potenzialmente priva di conflitti di interesse: non potrà esserlo qualora il medico veterinario esercitasse la propria attività professionale in allevamento, e ancor meno quando esistessero rapporti di collaborazione medico veterinario – macellatore. Il rapporto economico diretto medico veterinario/allevatore (macellatore?) costituisce di per sé fattore di conflitto.

Oltre a ciò la Federazione ha osservato che la compilazione del certificato ufficiale in caso di MSU al di fuori del macello (Allegato V)  presuppone l’espletamento di una attività di farmacosorveglianza che non è nella disponibilità dei medici veterinari liberi professionisti.

La Federazione ha pertanto indicato come “irrinunciabile il ripristino di contingenti organici di medici veterinari SSN che devono essere adeguati e sufficienti per assicurare l’erogazione dei LEA a tutela della salute animale e della sicurezza alimentare”.

Dopo aver stigmatizzato i contenuti delle diverse determinazioni adottate in ambito regionale, che hanno fornito letture peculiari in merito al “conflitto di interessi”, la nota della Federazione si conclude puntualizzando “che il ‘veterinario aziendale’ - nella accezione prevista dalla DM 7 dicembre 2017 - è figura non assimilabile ad altri soggetti medici veterinari che agiscono nelle aziende zootecniche, in quanto dotato di requisiti professionali e di specifica formazione, con compiti e responsabilità definiti dalla Legge, con l’obiettivo di concorrere con l’Autorità competente a completare il sistema nazionale di epidemio-sorveglianza e valutazione del rischio”.

Facendo seguito alla nota DGSAF 27738-05/11/2019, ed la fine di riscontrare la richiesta di alcune Regioni che stanno ultimando gli aggiornamenti informatici necessari all’implementazione delle nuove funzionalità, la Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute ha ricordato che la procedura di registrazione automatica in BDN delle movimentazioni a partire dal modello 4 informatizzato, dopo una iniziale posticipazione, sarà attiva improrogabilmente
- dal 02 marzo 2020 per i bovini;
- dal 23 marzo 2020 per gli avicoli.

La nota ha inoltre veicolato un allegato dedicato alla illustrazione dei criteri per la gestione della registrazione automatica delle movimentazioni.

L’intera documentazione inerente alla procedura sarà a breve disponibile in apposita sezione del portale www.vetinfo.it.

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 18 dicembre 2019, ha approvato la delibera inerente i crediti formativi per il triennio 2020-2022.

In riferimento a quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, paragrafo 3.7, lo spostamento dei crediti relativo al triennio formativo 2014-2016, acquisiti entro il 31 dicembre 2019, è consentito fino al 31 dicembre 2020.

Fonte: 
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - Age.na.s

A partire dalla dichiarazione dei redditi del 2021, che riguarderà redditi e spese imputate al 2020, sarà possibile effettuare la detrazione del 19% solo per le spese “tracciabili” e cioè pagate con carte di credito, bancomat, bonifici bancari o postali e assegni. In questo caso spese e detrazioni saranno già caricate nella pre-compilata inviata dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo dei contanti sarà sempre possibile, ma il contribuente perderà il diritto alle detrazioni Irpef.

L’obbligo di pagamento con carta o bancomat non si applicherà alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate con il SSN.

Nelle more dell’individuazione di specifiche modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, si estende all’anno 2020 la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 9-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, viene sancito anche per l’anno 2020 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Il sistema TS metterà a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati fiscali (ad esclusione della descrizione e del CF del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari.

A decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.