La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 18 dicembre 2019, ha approvato la delibera inerente i crediti formativi per il triennio 2020-2022.

In riferimento a quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, paragrafo 3.7, lo spostamento dei crediti relativo al triennio formativo 2014-2016, acquisiti entro il 31 dicembre 2019, è consentito fino al 31 dicembre 2020.

Fonte: 
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - Age.na.s

A partire dalla dichiarazione dei redditi del 2021, che riguarderà redditi e spese imputate al 2020, sarà possibile effettuare la detrazione del 19% solo per le spese “tracciabili” e cioè pagate con carte di credito, bancomat, bonifici bancari o postali e assegni. In questo caso spese e detrazioni saranno già caricate nella pre-compilata inviata dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo dei contanti sarà sempre possibile, ma il contribuente perderà il diritto alle detrazioni Irpef.

L’obbligo di pagamento con carta o bancomat non si applicherà alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate con il SSN.

Nelle more dell’individuazione di specifiche modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, si estende all’anno 2020 la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 9-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, viene sancito anche per l’anno 2020 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Il sistema TS metterà a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati fiscali (ad esclusione della descrizione e del CF del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari.

A decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

Il nuovo regolamento sui controlli ufficiali presenta un campo di applicazione più ampio e ma chiarisce soprattutto l’importanza che il legislatore europeo conferisce ad alcuni rilevanti aspetti quali, ad esempio, l’ambiente o il benessere degli animali 

Due fondamentali regolamenti del pacchetto igiene in vigore da più di dieci anni sono stati abrogati: si tratta dei regolamenti relativi ai controlli ufficiali degli alimenti, il Reg. CE 882/04 e il Reg. CE 854/04. L’intero quadro normativo relativo ai controlli ufficiali è ora disciplinato dal Reg. UE 625/2017 (entrato in vigore in Italia dal 14 dicembre 2019) che, oltre ai suddetti regolamenti, ha abrogato e modificato decine di norme con l’intento di fornire un testo unico in tema di controlli ufficiali.

Una nota a firma congiunta dei Direttori Generali della DGSAF, Silvo Borrello, e DGISAN, Gaetana Ferri, ha però precisato che “nelle more della predisposizione dei decreti legislativi che andranno a modificare gli attuali decreti legislativi 193/2007 194/2008 in adeguamento al Regolamento (UE) 2017/165 …. …. il contenuto di questi ultimi è da considerarsi vigente sino ad espressa abrogazione”.

Lo stesso dicasi per ‘Le linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) 882/2014 e 845/2004’ adottate in Conferenza Stato-Regioni con atto repertorio n. 221 del 10 novembre 2016.

Fonte: 
Ministero della Salute

È datata 10 dicembre 2019 (DIGISAN 68665-P-10/12/2019) la nota della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione – sottoscritta congiuntamente dai Direttori Silvio Borrello e Gaetana Ferri – che dispone che i medici veterinari liberi professionisti, in assenza di risorse umane a diposizione delle Autorità competenti, potranno essere dalle stesse chiamati a far fronte alle richieste di visite ante mortem assumendo la qualifica di ‘veterinario ufficiale’.
La nota in commento esordisce ricordando che il prossimo 14 dicembre entrerà in vigore il Regolamento UE 625/2017 in materia di controlli ufficiali che abroga i regolamenti CE 882/2014 e 854/2914.

La Commissione, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento UE 625/2017 (paragrafo 7, lettera c)) ha adottato l’atto delegato regolamento UE 624/2019 che dispone (art. 4): “In deroga all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, il veterinario ufficiale può effettuare ispezioni ante mortem al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza soltanto per gli ungulati domestici e fatta salva la conformità alle prescrizioni in materia di macellazione d'urgenza di cui all'allegato III, sezione I, capitolo VI, punti 1), 2) e 6), del regolamento (CE) n. 853/2004. Per gli animali idonei alla macellazione è rilasciato un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione (10). Il certificato sanitario accompagna gli animali al macello o è inviato in anticipo in qualsiasi formato. Eventuali osservazioni pertinenti per la successiva ispezione delle carni sono registrate nel certificato sanitario”.
Poiché l’argomento è oggetto di richieste di esame per una rivalutazione da parte degli Stati membri, e la Commissione non si è ancora definitivamente pronunciata in argomento, la Direzione del Ministero della Salute ha ritenuto di fornire proprie indicazioni applicabili nelle more dell’entrata in vigore delle norme nazionali di adeguamento al Regolamento UE 625/2017 ed alle sue eventuali modifiche.
La Direzione ministeriale chiarisce che la qualifica di ‘veterinario ufficiale’ innanzi descritta non configura un rapporto contrattuale con l’Autorità competente che ha provveduto alla sua designazione.
Le Aziende sanitarie territorialmente competenti dovranno dotarsi di apposito elenco, ove non già presente, dove inserire i professionisti di cui sopra e garantire che gli stessi posseggano adeguata formazione in materia di macellazione d’urgenza, ovvero abbiano maturato una esperienza pratica in materia sulla base di attività svolta in conformità alla normativa precedentemente vigente, e che siano liberi da qualsiasi conflitto di interesse”.
Sino ad espressa previsione contraria le indicazioni di pari oggetto fornite dalla Direzione ministeriale rimarranno vigenti con esclusione dei riferimenti a regolamenti abrogati.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI