La Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato per la spesa sociale, Uff. VI – Tessera sanitaria ha confermato che i medici veterinari iscritti agli albi professionali hanno tempo fino al 28 febbraio 2020 per l'inviare al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche come previste dal Decreto del 06/06/2001 n. 289 - Min. Finanze

Tutte le infomazioni per i soggetti obbligati all'invio sono disponibili nella sezione FAQ del portale dedicato da dove è possibile anche richiedere le credenziali di accesso che saranno inviate all'indirizzo PEC registrato nella scheda anagrafica dell'Albo Unico.

La data- diversamente da quanto stabilito per gli altri soggetti tenuti all'invio dati - trova le sue basi normative nel TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 Testo del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2016), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 , recante: «Proroga e definizione di termini.».
(( 3-bis. I termini vigenti previsti a carico dei veterinari iscritti agli albi professionali per l'invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, fissati con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, sono prorogati al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese. )

Dal primo gennaio è iniziato il nuovo triennio 2020-2022 per il quale è previsto per tutti gli operatori sanitari un obbligo pari a 150 crediti ECM da acquisire tramite la frequenza di convegni, congressi, corsi siano essi residenziali o a distanza (Fad) e anche attraverso l’autoformazione. La Commissione Nazionale ECM ha però concesso un anno di tempo in più fino (fino al 31 dicembre 2020) per completare il fabbisogno formativo di 150 crediti relativi al triennio 2017-2019.

Nella Delibera adottata si legge che i professionisti non in regola con l’obbligo formativo hanno quindi un anno di tempo per recuperare i crediti mancanti. Ma a coloro che approfitteranno della proroga non si applicheranno “le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario indicate al paragrafo 1.1, punti 1 e 2”. Le riduzioni citate nella delibera prevedevano uno sconto pari a 30 crediti per i professionisti che nel triennio 2014-2016 avevano maturato tra i 121 e i 150 crediti e pari a 15 crediti per coloro che ne avevano maturati tra 80 e 120.

In altre parole, ad un professionista che nel triennio 2014-2016 avesse acquisito 100 crediti, nel triennio 2017-2019 sarebbero stati sufficienti 135 crediti (al netto di ulteriori riduzioni) per essere in regola con l’obbligo. Se invece al 31 dicembre 2019 ha acquisito meno di 135 crediti, ha ora un anno di tempo per raggiungere non più un totale di 135 crediti, ma di 150. Perde quindi il ‘premio’ ottenuto per aver acquisito un numero considerevole di crediti nel triennio precedente.

La registrazione dei crediti acquisiti potrà essere effettuata o tramite gli Ordini provinciali o registrandosi al portale Co.Ge.A.P.S.. Sarà possibile effettuare lo spostamento dei crediti ECM conseguiti nel 2020 nel triennio 2017-2019 andando nella propria Area Riservata, nella sezione Dettagli professionisti. Cliccando sulla voce “Spostamento crediti” e nella schermata successiva su “Gestione spostamento crediti”, apparirà una voce scritta in rosso, che dovrà essere a sua volta selezionata: “Dal 2020 al triennio 2017-2019”.

Come già detto, il 1 gennaio è comunque iniziato il triennio 2020-2022, durante il quale andranno acquisiti 150 crediti – fatte salve le decisioni della Commissione Nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni – distinti da quelli utilizzati per completare l’obbligo del triennio scorso. In questo anno si chiede ai professionisti di sanare la propria posizione formativa degli anni precedenti ma anche di iniziare a pensare al nuovo periodo formativo. Sarà quindi il professionista a decidere se destinare i crediti acquisiti nel corso di quest’anno ai trienni precedenti o al 2020-2022, spostandoli sul portale del Co.Ge.A.P.S..

Il Ministro Speranza, in discontinuità con il passato, ha sentito l’esigenza di avviare un tavolo di confronto stabile con le professioni sanitarie. Questo, insieme alle modalità con le quali il Ministro gestisce le relazioni personali, è stato sufficiente a creare una grande empatia tra i presenti. Nella sua articolata introduzione ha tracciato una visione strategica e giustamente ambiziosa della strada da percorrere: riformare e rendere più forte il SSN, in ciò accompagnato dal contributo degli Ordini professionali.

La Consulta, pur confrontandosi sulle funzioni degli Ordini, non sarà un tavolo di compensazione tra professioni della salute. Una esperienza virtuosa è tutt’ora in corso ed è partita lo scorso anno, promossa da Filippo Anelli ed ha esitato un grande risultato nel primo Consiglio Nazionale congiunto delle professioni sanitarie che nell’occasione hanno parlato ad una voce. Le attese deI Ministro, accolte con favore dalla FNOVI e da tutte le professioni, vanno molto oltre: ci aspetta un lavoro che partendo dalla Legge 833/78 (che è e resta un faro luminoso della Legislazione del nostro Paese), possa condurci al risultato straordinario di riorganizzare il Servizio Sanitario Nazionale.

Con l’ascolto ed il confronto si governa meglio” ha commentato del Ministro sulla sua pagina facebook, facendo poi il punto della mattinata nel corso di una intervista.

Per altre informazioni vedi anche www.quotidianosanita.it.

La FNOVI è tornata ad occuparsi della nota della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione – sottoscritta congiuntamente dai Direttori Silvio Borrello e Gaetana Ferri – che dispone che i medici veterinari liberi professionisti, in assenza di risorse umane a diposizione delle Autorità competenti, potranno essere dalle stesse chiamati a far fronte alle richieste di visite ante mortem in caso di macellazione d’urgenza assumendo la qualifica di ‘veterinario ufficiale’, sempreché siano ‘liberi da qualsiasi conflitto di interesse’.  

In una missiva indirizzata ad entrambi i firmatari della nota in commento, la Federazione ha commentato che in un tale ambito l'attività del medico veterinario libero professionista non potrà mai essere considerata potenzialmente priva di conflitti di interesse: non potrà esserlo qualora il medico veterinario esercitasse la propria attività professionale in allevamento, e ancor meno quando esistessero rapporti di collaborazione medico veterinario – macellatore. Il rapporto economico diretto medico veterinario/allevatore (macellatore?) costituisce di per sé fattore di conflitto.

Oltre a ciò la Federazione ha osservato che la compilazione del certificato ufficiale in caso di MSU al di fuori del macello (Allegato V)  presuppone l’espletamento di una attività di farmacosorveglianza che non è nella disponibilità dei medici veterinari liberi professionisti.

La Federazione ha pertanto indicato come “irrinunciabile il ripristino di contingenti organici di medici veterinari SSN che devono essere adeguati e sufficienti per assicurare l’erogazione dei LEA a tutela della salute animale e della sicurezza alimentare”.

Dopo aver stigmatizzato i contenuti delle diverse determinazioni adottate in ambito regionale, che hanno fornito letture peculiari in merito al “conflitto di interessi”, la nota della Federazione si conclude puntualizzando “che il ‘veterinario aziendale’ - nella accezione prevista dalla DM 7 dicembre 2017 - è figura non assimilabile ad altri soggetti medici veterinari che agiscono nelle aziende zootecniche, in quanto dotato di requisiti professionali e di specifica formazione, con compiti e responsabilità definiti dalla Legge, con l’obiettivo di concorrere con l’Autorità competente a completare il sistema nazionale di epidemio-sorveglianza e valutazione del rischio”.

Facendo seguito alla nota DGSAF 27738-05/11/2019, ed la fine di riscontrare la richiesta di alcune Regioni che stanno ultimando gli aggiornamenti informatici necessari all’implementazione delle nuove funzionalità, la Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute ha ricordato che la procedura di registrazione automatica in BDN delle movimentazioni a partire dal modello 4 informatizzato, dopo una iniziale posticipazione, sarà attiva improrogabilmente
- dal 02 marzo 2020 per i bovini;
- dal 23 marzo 2020 per gli avicoli.

La nota ha inoltre veicolato un allegato dedicato alla illustrazione dei criteri per la gestione della registrazione automatica delle movimentazioni.

L’intera documentazione inerente alla procedura sarà a breve disponibile in apposita sezione del portale www.vetinfo.it.