Le disposizioni per le attività di ispezione ante mortem in caso di macellazione di urgenza continuano ad essere in capo al veterinario ufficiale della ASL territorialmente competente. La ASL, ove non fosse in grado di “soddisfare la richiesta al di fuori degli orari di servizio ricorrendo all’istituto della pronta reperibilità, in via assolutamente straordinaria, fornirà al proprietario/detentore il nominativo del veterinario iscritto nell’apposito elenco della ASL dopo averne escluso l’incompatibilità”.

Questo quanto si legge in una nota ministeriale (DGISAN 4577-11.02.2020) che prosegue evidenziando che “tale ricorso è ritenuto assolutamente temporaneo, solo dopo aver esperito tutti gli istituti contrattuali previsti”.

All’indomani della diramazione della precedente comunicazione in argomento (DGISAN 68665/2019) la FNOVI aveva espresso le proprie perplessità in merito alle indicazioni fornite indicando come irrinunciabile il ripristino di contingenti organici di medici veterinari SSN che devono essere adeguati e sufficienti per assicurare l’erogazione dei LEA a tutela della salute animale e della sicurezza alimentare.

Oggi anche le Direzioni ministeriali concordano pienamente con la Federazione sulla necessità che “le Autorità competenti preposte all’esecuzione dei controlli ufficiali … incrementino, in carenza di personale, gli organici dei veterinari, per far fronte ai computi previsti dal regolamento UE 2017/625 in vigore dal 14 dicembre 2019”.

Facendo seguito alle richieste di chiarimento ricevute in merito all’applicazione della lettera d) del capitolo 4 – Norme di conduzione - dell’Allegato A dell’Ordinanza del 10 dicembre 2019: “d. In deroga alla precedente lettera b, è consentito allevare tacchini all’aperto esclusivamente nelle zone non incluse nell’elenco delle zone ad alto rischio di cui all’art. 5 -ter della presente ordinanza e richiamate nell’Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2019”, la Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (0002488-04/02/2020-DGSAF-MDS-P) ha precisato che “il divieto di allevare i tacchini all’aperto nelle zone A e B di cui all’Accordo Stato-Regioni citato e contenuto nel testo dell’Ordinanza che era stato condiviso dalle Associazioni di categoria e dalle Regioni e Province autonome prima della firma del Ministro, non si applica agli allevamenti di tacchini da carne all’aperto situati nelle zone A e B preesistenti alla data di entrata in vigore dell’Ordinanza, fermo restando il rigoroso rispetto delle misure di biosicurezza enunciate nell’Accordo medesimo e specificate nell’Allegato A dell’Ordinanza 10 dicembre 2019”.

La costruzione di nuovi allevamenti di tacchini da carne all’aperto nelle zone A, dovrà essere effettuata, da parte delle Regioni tramite i Servizi veterinari delle ASL competenti per territorio, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviaria e informata la scrivente dell’esito dell’istruttoria, una valutazione epidemiologica che tenga conto dei fattori di rischio contenuti nella Decisione di esecuzione n. 2018/1136 (UE) nonché della sussistenza dei requisiti di biosicurezza disciplinati dalle norme vigenti

I tempi verbali indicano il momento in cui si realizza l’azione (Treccani).

Una lettura logica dell’articolo Art. 10 del Codice deontologico evidenzia che l’ambito è il Dovere di aggiornamento professionale, lo stesso richiamato nella legge n. 3 del gennaio 2018 dove vengono elencate le caratteristiche e le funzioni degli Ordini e le relative Federazioni nazionali: h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;

Sul portale Fnovi sono sempre pubblicate tutte le notizie sull’ECM e sulle delibere della Commissione nazionale e l’informazione è sempre stata coerente, e non potrebbe essere altrimenti, con il Codice deontologico e con le norme di legge.

Ma proprio perché nel corso degli anni il sistema di formazione continua in medicina come pure le scelte di alcuni erogatori di formazione (provider) non hanno facilitato l’assolvimento degli obblighi di acquisizione dei crediti ECM, Fnovi non solo ha fornito FAD gratuita a tutti gli iscritti all’Albo ma anche riflettuto approfonditamente su ipotesi a favore dei professionisti, in particolare i liberi che sono maggiormente penalizzati.

Nel 2010 il Consiglio Nazionale Fnovi – composto dai presidenti degli Ordini provinciali – si riunisce a Firenze ad approva una DICHIARAZIONE IN MERITO AL SISTEMA DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA seguita nel 2017 dalla DELIBERA CN FNOVI SULLA VERIFICA IN SEDE DI ISTRUTTORIA/PROCEDIMENTO DEL DOVERE DELL'ISCRITTO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Nel novembre del 2019 all’ultima riunione del Consiglio Nazionale è stato approvato un nuovo regolamento proprio finalizzato a dare evidenza e valore allo Sviluppo Professionale Continuo dei medici veterinari.
La locandina di un lontano CN citava Alan Kay “Il miglior modo per predire il futuro è inventarlo”: un approccio sempre ben presente in tutti i tempi nel Comitato Centrale Fnovi.

Le tempistiche sono invece un altro fattore e richiedono la conoscenza dei ruoli delle istituzioni.
Se il Ministero della salute vigila sulle Federazioni, Fnovi tutela la professione ispirandosi agli stessi principi dell’articolo 11 del Codice deontologico.

Come già comunicato da questa Federazione, l'Assemblea dei Presidenti Provinciali (Consiglio Nazionale Fnovi, 15-17 novembre 2019) ha approvato un “Regolamento per la valutazione dell'aggiornamento professionale in medicina veterinaria", con l’obiettivo di disciplinare i criteri e le modalità di valutazione dell’aggiornamento professionale degli iscritti. L’aggiornamento professionale è un dovere sancito dall’Articolo 10 del Codice Deontologico dei Medici Veterinari, a cui tutti gli iscritti sono tenuti ad adempiere e sul quale gli Ordini sono chiamati a vigilare, ai sensi della cd Legge Lorenzin (Legge 11 gennaio 2018, n. 3).

L’adozione di un Regolamento attuativo del suddetto articolo 10 - come quello approvato dal Consiglio Nazionale Fnovi - rientra nell’autonomia e nella potestà regolamentare che la stessa Legge Lorenzin affida agli Ordini delle professioni sanitarie e alle rispettive Federazioni. Il citato Regolamento potrà essere definitivamente adottato dalla Fnovi e dagli Ordini provinciali, e quindi divenire esecutivo, solo in seguito ad approvazione da parte del Ministero della Salute, al quale è già stato inoltrato.
In seguito  la Fnovi potrà pubblicare il Regolamento rendendolo esecutivo e definirne le disposizioni operative.

1. Il Regolamento lascia del tutto impregiudicata la legislazione vigente in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM), la cui competenza è in capo al Ministero della Salute (e organismi di riferimento quali Agenas/ Commissione Ecm/ Cogeaps) (*);
2. Con questo Regolamento Fnovi intende intervenire sul vigente dovere deontologico di aggiornamento - definito nel Regolamento come Sviluppo Professionale Continuo - SPC- in tutte le sue forme ed erogazioni possibili (anche non ECM) e in tutti i settori disciplinari e specialistici della Medicina Veterinaria.
Nel fornire agli Ordini criteri per esercitare la loro precipua funzione di vigilanza e la loro potestà disciplinare (cfr. Legge Lorenzin) sull’osservanza dell’articolo 10, il Regolamento ha inteso riconoscere, valorizzare, misurare e tesaurizzare tutte le suddette forme di aggiornamento, per consentire ad ogni Medico Veterinario di far valere il proprio status formativo in tutte le sedi opportune (ad esempio fasi del procedimento disciplinare ordinistico, risvolti di responsabilità civile professionale, ecc.), compresa la valorizzazione presso terzi del proprio status formativo.
I Medici Veterinari potranno dare evidenza del proprio aggiornamento SPC, eventualmente sommarlo all’aggiornamento ECM, attraverso un portfolio informatizzato dal quale potrà anche risultare la coerenza fra l’esercizio professionale (settore, disciplina, ambito specialistico, ecc.) e il relativo ambito aggiornamento.
E’ intenzione della Fnovi riconoscere l’aggiornamento pregresso e di prevedere un regime transitorio che consenta ad erogatori di formazione veterinaria e agli stessi Medici Veterinari un congruo tempo di allineamento al Regolamento.
Con successivi provvedimenti, la Fnovi appronterà funzionalità di semplice attuazione per gli Ordini e per gli stessi iscritti.
La Fnovi auspica di avere contribuito a chiarire quanto in itinere e invita ad attenersi alle comunicazioni ufficiali della Federazione fino e in seguito all’emanazione definitiva del Regolamento.

(*) Le comunicazioni diffuse sul portale fnovi.it riguardo alla proroga del triennio formativo ECM, attengono a disposizioni Agenas/Commissione ECM/Cogeaps e non attengono al Regolamento Fnovi di cui alla presente nota.

Il Ministero della salute ha inviato a Fnovi una nota  che ribadisce quanto previsto dall'Ordinanza 12 luglio 2019 concernente il divieto di utilizzo e di detenzione di esche e di bocconi avvelenati in merito alle modalità di segnalazioni di sospetto avvelenamento.
 

Come noto dal 18 settembre 2019 è attivo il Portale Nazionale degli Avvelenamenti Dolosi degli Animali dove i medici veterinari devono registrarsi seguendo i  quattro step: Inserimento dati anagrafici Upload di un documento d'identità valido Validazione della richiesta da parte dell'ente  e Conferma registrazione via mail. 
Successivamente il professionista potrà inserire le segnalazioni,  nel rispetto delle indicazioni previste dall'Ordinanza.