Sono due le proposte di legge di iniziativa della deputata Michela Vittoria Brambilla (FI) che sono state assegnate alle commissioni di Montecitorio per l'esame referente, ed interesse è stato espresso dalla FNOVI per la proposta (C. 25) con la quale si propongono modifiche all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per prestazioni veterinarie e di trasporto di animali in stato di necessità. 

La proposta, che intende esentare dall'Imposta sul valore aggiunto tutte le spese connesse a prestazioni rese da strutture veterinarie, è stata assegnata alla commissione Finanze in sede referente. 
Il testo, che si compone di 2 articoli, prevede l'esclusione IVA per:
• prestazioni di trasporto di animali in stato di necessità, effettuate da autoambulanze veterinarie;
• prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente registrati;
• prestazioni di ricovero e cura rese da cliniche veterinarie.
Nella nota di accompagnamento si legge che la disciplina tributaria, "riconosce esenzioni e agevolazioni nei più svariati settori economico-commerciali ma esclude quello della cura degli animali".
L'articolo 2 prevede che per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge, il ministero dell'Economia "è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".

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Ufficio stampa FNOVI

Tra le fake news di questi giorni giunge notizia di un parere favorevole che la FNOVI avrebbe dato in merito alle nuove classi dei corsi di laurea ad orientamento professionale. La posizione della FNOVI è sempre stata chiaramente contraria ed è ribadita in numerose occasioni nonché nel corso di incontri con la Conferenza dei Direttori di Dipartimento di Medicina Veterinaria.

FNOVI ha recentemente ribadito la propria posizione in risposta ad una richiesta del “Miur - D.G. per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore” esprimendo il proprio parere contrario.
Nella nota del 15 maggio u.s. si ribadiva che il laureato della Classe professioni tecniche paraveterinarie, così come tratteggiato nello schema di decreto trasmesso, è idoneo ad integrare una fattispecie di abuso di almeno tre professioni sanitarie; quella del
- medico veterinario;
- tecnico di radiologia medica. Tra i possibili sbocchi occupazionali e professionali si legge che “potranno operare con funzioni di tecnico nei laboratori di radiologia veterinaria”;
- tecnico di laboratorio biomedico. Tra i possibili sbocchi occupazionali e professionali si legge che “potranno operare con funzioni di tecnico nei laboratori veterinari di analisi chimiche e biochimiche.
Proposte di nuovi profili avanzate, contrariamente al parere della FNOVI, da alcune componenti universitarie sono state recentemente respinte dalla Direzione Generale delle professioni sanitarie del Ministero della Salute.
FNOVI ha inoltre osservato che non si potrà̀ acconsentire che le sorgenti dell'abuso si alimentino proprio là dove la professione medico-veterinaria viene abilitata in esclusiva. Per aprire alle nuove professioni, non servono ipotesi come quella in discussione. Ci viene in soccorso la Legge Lorenzin che consente di individuare nuove professioni sanitarie, perché́ abbiano funzioni caratterizzanti che impediscano parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni sanitarie già riconosciute, come la nostra, e con le loro specializzazioni.

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Ufficio stampa FNOVI

Come noto, con la legge di bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) è entrata in vigore una norma che determinerà, da ora in poi, una regolamentazione della pubblicità in sanità tesa a valorizzare l’aspetto informativo cancellando quello promozionale e commerciale. Tra gli aspetti qualificanti della normativa, la previsione di una specifica competenza in materia in capo all’AGCOM per l’applicazione delle sanzioni di competenza in caso di diffusione di messaggi illeciti da parte degli operatori del settore.

Al fine di riscontrare le richieste di informazioni pervenute in argomento, la FNOVI si era rivolta nei giorni scorsi all’Autority chiedendo di ricevere ogni indicazione ritenuta utile circa l’iter da avviare per chiedere l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.
Rispondendo alla richiesta di informazioni in merito alle disposizioni introdotte dalla legge n. 145 del 2018 (Bilancio di previsione per il 2019) riguardanti le comunicazioni informative da parte di strutture sanitarie e iscritti agli albi delle professioni sanitarie, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’AGCOM ha ribadito che “in caso di violazione di tali disposizioni, sono gli Ordini professionali sanitari territoriali a procedere “in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società”. La segnalazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da parte degli Ordini professionali si riferisce solo all’ipotesi in cui tali violazioni riguardino il divieto di televendite di cure mediche”.
Nella nota pervenuta si legge che “le violazioni di competenza dell’Autorità riguardano esclusivamente il disposto dell’articolo 37, comma 8, del D.lgs n. 177/2005 che reca il divieto di televendite di cure mediche. L’art. 1 comma 536 della legge n. 145/2018 non attribuisce alcun nuovo potere sanzionatorio all’Autorità, perché non innova la disciplina in materia di pubblicità sanitaria cui rinvia l’art. 37, comma 8 citato. La disciplina in materia di pubblicità sanitaria infatti prevede il potere disciplinare degli ordini e del Ministro per la Salute”.
Al ricorrere quindi di “televendite di cure mediche” saranno quindi utilizzabili le procedure già operanti per denunciare violazioni della normativa di settore da parte degli operatori di telecomunicazioni e di pay-tv.

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Ufficio stampa FNOVI

Una proposta di verifica delle modalità di vendita degli animali per mezzo dei principali motori di ricerca, affinché si caratterizzino per un approccio maggiormente etico.
È questo il progetto illustrato da Roberta Benini ai Presidenti provinciali in occasione del Consiglio Nazionale dell’aprile u.s. (Sorrento (NA), 5-7 aprile 2019) la quale ha riferito che le ragioni che sottendono la volontà di parlare della vendita degli animali on-line si rinvengono nell’assoluta mancanza di regole nel mercato che si traduce in conseguenze sfavorevoli sulla salute degli animali, il tutto nella assoluta inconsapevolezza della collettività.

Tutti conosciamo ed apprezziamo le grandi potenzialità che oggi il web ci offre, ogni cosa, ed i particolar modo gli acquisti, sono più semplici e veloci, questo però a volte, si traduce in un aspetto negativo. Soprattutto quando oggetto della vendita sono gli animali d’affezione, in particolare cani e gatti, che spesso, se l’acquirente non è ben consapevole di dove e da chi sta acquistando, sono soggetti che vanno ad incrementare il traffico illecito di animali. 
Per evitare che questo fenomeno continui a crescere, immettendo in Italia, animali un gran numero di animali spesso malati e sicuramente maltrattati, la FNOVI sta scendendo in campo con un piano di informazione rivolto ai possibili acquirenti, che vede la collaborazione e condivisione di diversi soggetti a livello internazionale.
Tutti i dettagli nell’intervista.

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Ufficio stampa FNOVI

Sono pervenute molte richieste in merito alla ricetta elettronica veterinaria e al pagamento o meno di tale atto medico.
Premesso che la nuova formulazione elettronica della REV non modifica la normativa del farmaco  né quella della prescrizione, la FNOVI ribadisce che il compenso economico delle prestazioni professionali è sempre determinato dal professionista con il cliente e deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità, alla qualità delle prestazioni, alle competenze e all’impegno richiesti e ai mezzi impiegati, garantendo la qualità e la sicurezza della prestazione.
L’onorario deve essere conforme al decoro della professione.

La FNOVI ricorda, inoltre che, come previsto dall’art. 48 del Codice Deontologico, la prescrizione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza professionale e deve far seguito a una diagnosi circonstanziata o a un fondato sospetto diagnostico e non è scindibile da una conoscenza e valutazione del paziente.
Il medico veterinario deciderà pertanto autonomamente, in relazione ai rapporti che intrattiene con i propri clienti, come comportarsi.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI