Mentre continua l'esame referente della legge di bilancio, in V Commissione della Camera è stato approvato l’emendamento (41.018) presentato da Rossana Boldi (Lega) in ordine alla corretta informazione sanitaria.
L'emendamento in un primo tempo giudicato inammissibile perché non pertinente alla manovra, è stato invece riproposto e giudicato questa volta pertinente alla materia del provvedimento. Secondo i resoconti parlamentari, alla luce del riesame è stato ritenuto ammissibile in quanto la norma proposta riguarderebbe “l’erogazione di contributi ad iniziative o enti” oltre al fatto che potrebbe “assicurare anche un più efficace controllo della spesa sanitaria”, di conseguenza può essere considerata tra quelle che influiscono sul bilancio dello Stato.

L’emendamento (41.018) introduce l’articolo 41-bis che introduce dei limiti per le comunicazioni pubblicitarie, solo informative, delle strutture sanitarie, reintroducendo il controllo preventivo da parte dell’Ordine oltre alla necessità per le strutture di dotarsi di un Direttore sanitario unico iscritto all’Ordine territorialmente competente dove opera la struttura sanitaria, Direttore sanitario che sarà responsabile in caso di comunicazioni non conformi.

Questo il testo dell’emendamento presentato:
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. - (Pubblicità sanitaria)
1. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, ivi comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all'oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari escludendo qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona ed al suo diritto ad una corretta informazione sanitaria.
2. In presenza di comunicazioni con qualunque mezzo diffuse a livello nazionale, gli ordini professionali sanitari territoriali o le rispettive Federazioni, verificano preventivamente la correttezza delle informative sanitarie proposte dagli interessati con apposita istanza autorizzandone l'impiego nel termine di trenta giorni, decorso il quale le predette informative possono essere diffuse, rimanendo in tal caso comunque salvo il controllo successivo, con connessa facoltà di emissione di motivato provvedimento ordinistico, locale o centrale, che ne inibisca la diffusione.
3. In caso di violazione delle disposizioni sull'informativa sanitaria, gli ordini territoriali, anche su segnalazioni delle Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti e segnalano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture private di cura sono tenute a dotarsi di Direttore sanitario iscritto all'albo territoriale in cui hanno sede operativa entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. 

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

Via libera all'annunciata esenzione dalla fattura elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
L’emendamento approvato in commissione Finanze del Senato, presentato dal relatore Emiliano Fenu, mira a inserire nel testo del decreto fiscale un nuovo articolo 10-bis volto a semplificare la transizione verso la fatturazione elettronica per gli operatori sanitari.

In particolare viene disposto che per il periodo d'imposta 2019 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. In secondo luogo viene anche stabilito che i dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati dall'Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
L’emendamento viene incontro ad alcuni dei rilievi del Garante della Privacy che anche la FNOVI aveva evidenziato.
L’emendamento non riguarda le fatture dei fornitori e nemmeno quelle fatte ai pazienti e in genere ai soggetti per i quali non si è tenuti all'invio dei dati a inizio anno al Sistema Tessera Sanitaria per il 730 precompilato.
Nessuna novità è stata infatti prevista per le fatture di acquisto: i fornitori dei medici veterinari, dei medici, dei farmacisti e delle altre categorie esonerate dal nuovo obbligo, emetteranno le fatture in formato elettronico.
Il decreto fiscale, esaurito l’esame del Senato, verrà quindi trasmesso alla Camera che dovrebbe dare il via libera entro il 22 dicembre, pena la sua decadenza.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

Nei giorni scorsi Fnovi ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’economia e delle finanze e ai Presidenti della Commissione Bilancio e della Commissione Finanze del Senato la richiesta di escludere dall’obbligo di fatturazione elettronica le fatture emesse per le prestazioni medico veterinarie, in analogia con quanto previsto per i medici e per i farmacisti.
A sostegno della richiesta è stato riportato un passaggio significativo del parere del Garante per la privacy.

Le fatture, di regola, contengono, infatti, dati, anche molto di dettaglio, volti ad individuare – spesso a fini di garanzia, assicurativi o per prassi commerciali - i beni e i servizi ceduti, con la descrizione delle prestazioni, i(..) Ciò, vale a maggior ragione anche per categorie di dati particolari e giudiziari, rilevabili da fatture elettroniche emesse, ad esempio, da operatori attivi nel settore sanitario o giudiziario. La presenza di informazioni non rilevanti a fini fiscali, è, peraltro, espressamente contemplata nel provvedimento dell’Agenzia (cfr. punto 1.4. del Provvedimento n. 89757), che tuttavia non ha individuato al riguardo nessuna specifica misura di garanzia volta ad assicurare il rispetto dei principi di limitazione della finalità, minimizzazione e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. b), c) e f) del RGPD).

​Fnovi ha ricordato ai destinatari che le fatture delle prestazioni medico veterinarie sono considerate spese sanitarie e rientrano negli obblighi di invio tramite il Sistema Tessera Sanitaria dal 2016 finalizzato alla compilazione informatizzata della dichiarazione dei redditi e possono contenere elementi sensibili, ad esempio in caso della terapia di zoonosi che rientrano a pieno titolo nella medicina pubblica.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

Si è concluso presso il Ministero della Salute il 12° InfoDay sui Medicinali Veterinari. Presenti come relatori molti componenti dell’Ufficio 4 e dell’Ufficio 5 della Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari che in due giornate molto fitte hanno esposto importanti tematiche soprattutto inerenti l’industria farmaceutica e le novità in materia di registrazioni ed autorizzazioni all’immissione in commercio.

La Dr. Angelica Maggio Direttore dell’Ufficio 4 ha tenuto un intervento per fare il punto della situazione sulla Ricetta Elettronica Veterinaria che a partire dal primo gennaio diverrà obbligatoria. Il decreto attuativo è ormai pronto tuttavia, come ribadito dalla Dr. Maggio, il Ministero è consapevole delle numerose criticità ancora esistenti nel sistema e che occorrerà un giusto periodo di assestamento nonché alcune circolari che giocoforza dovranno essere emesse per regolamentare alcuni nodi poco chiari.
Al decreto attuativo è legato un disciplinare tecnico più articolato e completo che, volutamente, non è stato inserito nella norma affinché non fosse legato ad un lento e tortuoso iter normativo per ogni modifica.
Nel pomeriggio dello scorso 20 novembre si è svolta la tavola rotonda dedicata agli stakeholders: presenti FNOVI, AISA e Assogenerici.
Nel corso della Tavola Rotonda Raffaella Barbero, presente per FNOVI, ha tenuto un intervento inerente le difficoltà che riscontrano oggi i medici veterinari per quanto concerne la profilassi immunizzante negli Allevamenti, in particolar modo nelle filiere minori (MUMS).
Troppo spesso in situazioni di emergenza come la mancanza di disponibilità di un vaccino, la burocrazia rischia di rendere troppo lento l’iter autorizzativo necessario per affrontare la situazione. Anche i vaccini stabulogeni, estremamente versatili ed utili soprattutto per alcune patologie a carattere batterico, dovranno essere maggiormente disponibili.
Arianna Bolla, Direttrice AISA ha sposato pienamente il concetto esprimendo la piena disponibilità dell’industria in tal senso. La profilassi e l’uso dei vaccini rappresentano ad oggi una delle strategie migliori e di maggiore importanza per la lotta all’antimicrobicoresistenza pertanto va perseguita fermamene con la disponibilità di tutte le parti interessate per rendere il mercato dei vaccini, commerciali e stabulogeni, veramente fruibile per i medici veterinari.
Chiusura importante infine con un intervento di Assogenerici che, in vista dell’arrivo del nuovo regolamento europeo, ha dichiarato la piena disponibilità dell’Associazione a lavorare a fianco del mondo veterinario per migliorare ed implementare il mercato di farmaci generici anche in medicina veterinaria, cosa che da tempo, FNOVI chiede con convinzione.  

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 27 settembre u.s. ha adottato una delibera finalizzata ad incentivare i professionisti sanitari nell’assolvimento del proprio percorso di aggiornamento continuo, puntando ad una maggiore semplificazione e chiarezza del sistema di regolamentazione dell’ECM.
Nello specifico, sono state approvate alcune modifiche che prevedono la possibilità per tutti i professionisti di poter recuperare i crediti relativi al triennio 2014-2016, nel caso non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale nello scorso triennio. È stato deliberato, inoltre, l’ampliamento della percentuale di crediti formativi acquisibili mediante autoformazione per il triennio 2017-2019 che passa dal 10 al 20%.

Il recupero dei crediti del triennio 2014/2016 è facoltà del professionista che potrà esercitarla autonomamente collegandosi al portale del COGEAPS ed utilizzando un’apposita procedura informatica.
Lo spostamento dei crediti sarà irreversibile e pertanto non sarà più possibile conteggiarli nel triennio nel quale sono stati acquisiti.
Ogni anno il COGEAPS fornirà ad Ordini e Federazioni resoconto contenente tutte le informazioni relative all’assolvimento dell’obbligo formativo da parte del singolo professionista iscritto.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI