Il Ministro della salute Beatrice Lorenzin ha firmato il secondo decreto attuativo della legge n. 3 dell'11 gennaio 2018, che tra le altre disposizioni, innova il sistema ordinistico delle professioni sanitarie. Con il decreto ministeriale 15 marzo 2018 si disciplinano le procedure per la composizione dei seggi elettorali e le procedure di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie - in modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte. 

Il decreto è finalizzato, inoltre, a disciplinare le procedure per l’indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede. Al fine di garantire che le nuove procedure rispondano pienamente alle effettive esigenze delle Federazioni e degli Ordini provinciali di tutte le professioni sanitarie a cui sono rivolte, il testo del decreto è stato definito con la collaborazione fattiva delle Federazioni nazionali: dei Medici e degli Odontoiatri; dei Farmacisti; dei Veterinari; degli Infermieri; delle Ostetriche e dei Tecnici di radiologia medica, delle professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Fonte: 
Ufficio stampa Ministero della Salute

Le prestazioni dei medici veterinari sono soggette all’aliquota Iva ordinaria in quanto non sono «rese» alla persona. Restano tuttavia escluse dal campo di applicazione dell’Iva le prestazioni veterinarie rese dalle aziende sanitarie locali, qualora operino in veste «di pubblica autorità» con utilizzo di propri dipendenti. Ad affermarlo è stata la Ctr Sicilia con la sentenza 2724/7/2017 (presidente Gennaro, relatore Sanfilippo).

L’agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di un medico veterinario (incaricato come consulente esterno dall’Asp di Enna), recuperando a tassazione l’Iva sulle prestazioni veterinarie fatturate in regime di esenzione. Il contribuente impugna l’avviso lamentando, fra l’altro, la violazione dell’articolo 10 del Dpr 633/1972 (nella parte in cui dispone l’esenzione da Iva per le prestazioni sanitarie rese nell’esercizio di professioni e arti soggette a vigilanza) e la violazione dell’articolo 4 del medesimo decreto (nella parte in cui dispone l’esclusione da Iva per le prestazioni erogate nell’ambito di attività di «pubblica autorità»).
I giudici di primo grado respingono il ricorso e la Ctr Sicilia conferma tale orientamento chiarendo, in primo luogo, che l’articolo 30 della legge 428/1990 ha modificato l’articolo 10, n. 18) del Dpr 633/1972 con il proposito di circoscrivere il trattamento dell’esenzione Iva alle sole prestazioni mediche e paramediche rivolte («rese») alla persona nell’esercizio di arti e professioni soggette a vigilanza. L’interpretazione dei giudici risulta allineata sia al quadro normativo (articolo 10, n. 18 del Dpr 633/1972 e articolo 132, comma 1, lettera c) della direttiva 2006/112/Ce del Consiglio del 28 novembre 2006) che alla prassi dell’amministrazione (risoluzione 430588/1991).
In secondo luogo, i giudici siciliani hanno disposto che non è possibile invocare l’esclusione da Iva in relazione alle prestazioni veterinarie rese dal medico in qualità di consulente esterno dell’Asp (articolo 4 del Dpr 633/1972). Tale norma, si legge nella sentenza, prevede l’esclusione della soggettività passiva Iva per gli enti pubblici solamente quando le prestazioni di «pubblica autorità» siano esercitate direttamente dagli enti con utilizzo di propri dipendenti e non mediante professionisti esterni.
Sul tale punto, la decisione della Ctr risulta conforme all’orientamento formatosi in sede comunitaria presso la Corte di giustizia secondo il quale un professionista indipendente, ancorché eserciti – su incarico dell’ente pubblico – i poteri di pubblica autorità, non può mai essere considerato escluso dall’applicazione dell’Iva (sentenze 26 marzo 1987, C-235/85, 25 luglio 1991, C-202/90, 12 settembre 2000, C-358/97, 12 settembre 2000, C-260/98) . In linea con questa pronuncia si è espressa la Ctr Sicilia 3359/7/2017 (commentata sul Sole 24 dell’11 dicembre).
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Fonte: 
Sole 24ore - Quotidiano del Fisco

Sono state da poco riaperte le selezioni per l’iscrizione all’Albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori AGENAS e con una nota a sua firma il Presidente FNOVI, Gaetano Penocchio, ha chiesto al Presidente dell’Agenzia Nazionale per il Servizi Sanitari Regionali di ricomprendere anche la laurea in Medicina Veterinaria tra quelle riconducibili nell’Area 4: “Clinico / Organizzativa / Epidemiologica / Sociale”, alle lettere a) e b).
Penocchio ha stigmatizzato che l’omissione in cui si è incorsi nella stesura del nuovo Regolamento per il funzionamento, la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori di AGENAS e per la disciplina delle procedure di conferimento degli incarichiappare idonea a realizzare un ingiustificata esclusione di un profilo professionale le cui peculiarità appaiono invece più che riconducibili alle finalità della selezione in atto”.

Da quest’anno l’Albo AGENAS si articola in aree, descritte nell’Allegato n. 1 del Regolamento, ed è possibile candidarsi fino ad un massimo di 3:
•Area 1: “Economico-Giuridico”,
•Area 2: “Tecnico - Informatica”,
•Area 3: “Comunicazione”,
•Area 4: “Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale”,
•Area 5: “Ricerca e dei Rapporti Internazionali”,
•Area 6: “Trasparenza ed Integrità dei Servizi Sanitari”,
•Area 7: “Formazione manageriale”.
Le domande di iscrizione possono essere compilate a partire dal giorno 20 marzo 2018. Il termine perentorio per completare l’iter amministrativo per la valida presentazione della domanda è fissato alle ore 18.00 del 30 aprile 2018.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2018 è stato nominato il nuovo Comitato Nazionale per la Bioetica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che resterà in carico per quattro anni. Alla presidenza del Comitato è stato nominato il Prof. Lorenzo d’Avack, che sarà coadiuvato dai Vicepresidenti dott. Riccardo Di Segni, Prof.ssa Mariapia Garavaglia e Prof.ssa Laura Palazzani.
Il Comitato è composto da 26 membri, scelti dalla Presidenza del Consiglio in considerazione della loro professionalità ed esperienza. 

E’ stata, così, costituita, come già nel passato, una équipe interdisciplinare di alto valore scientifico, composta da filosofi morali, bioeticisti, giuristi, medici, sociologi e scienziati.
Fanno, altresì, parte del Comitato come membri consultivi: il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità; il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche; il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità; il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri; il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani.
Il Presidente ricorda che fra i compiti del Comitato vi è soprattutto quello di formulare pareri ed indicare soluzioni, anche ai fini della predisposizione di atti legislativi al fine di affrontare i problemi di natura etica e giuridica che emergono con il progredire della scienza e con la comparsa di nuove possibili applicazioni di interesse clinico. Quanto sopra, avendo sempre riguardo alla salvaguardia dei diritti fondamentali dell’uomo, della dignità della persona e dei valori così come espressi nella Carta costituzionale e nelle Sedi internazionali con le quali l’Italia collabora.

La composizione del nuovo CNB e comunicato stampa 

Dopo un’istruttoria durata più di un anno è arrivata in porto la convenzione quadro tra Inps e AdEPP che disciplina il riconoscimento delle pensioni in totalizzazione e cumulo gratuito anche ai professionisti iscritti alle Casse con pezzi di contribuzioni versate su diverse gestioni Inps.
Il cumulo pensione professionisti parte dunque per gli iscritti ai seguenti enti previdenziali: Cassa Notariato, Cassa Forense, Inarcassa (architetti e ingegneri), CNPADC (commercialisti), ENPAV (veterinari), ENPACL (consulenti del lavoro), ENPAF (farmacisti), ENPAP (psicologi), ENPAPI (infermieri), INPGI (giornalisti), ENASARCO (agenti di commercio), ENPAIA (impiegati dell’agricoltura), EPAP (attuari, agronomi, chimici, geologi), ONAOSI (assistenza orfani sanitari italiani), ENPAM (medici), ENPAB (biologi), EPPI (periti industriali), Cassa geometri, Cassa ragionieri.
Ora dovranno seguire le adesioni singole delle Casse raccolte dall’Adepp, un passaggio che non dovrebbe arrivare più tardi di un paio di settimane, un intervallo che servirà a Inps per rendere operativa la piattaforma informatica per la raccolta delle domande e l’erogazione delle prestazioni.

Il testo che è stato sottoscritto (21 articoli in tutto) definisce i passaggi della complessa procedura che parte dall’acquisizione delle domande alle validazioni dei periodi assicurativi, la creazione della provvista complessiva derivante dal calcolo delle quote di pensione di pertinenza Inps o della Casse, fino alle modalità di pagamento.
Il documento chiarisce che può chiedere il cumulo gratuito il professionista non ancora pensionato, anche se ha maturato i requisiti della pensione in una delle gestioni coinvolte nel cumulo; che il cumulo dovrà avere ad oggetto per intero tutti i periodi assicurativi presenti nelle gestioni coinvolte nel cumulo (non è ammesso, in altri termini, il cumulo parziale); l’ente istruttore, incaricato di avviare la pratica, è quello di ultima iscrizione mentre l'Inps sarà sempre l’ente pagatore (anche se il soggetto non ha contributi Inps). Nel testo si esplicita che l’Ente pagatore erogherà la prestazione pensionistica con le stesse modalità, procedure e periodicità di qualsiasi altro trattamento e che con una procedura automatizzata verranno comunicate eventuali variazioni dell’importo dell’assegno all’Ente che ha istruito la pratica; sarà l’Inps a darne notizia al soggetto interessato.
Sulla creazione della provvista, cioè sulle risorse economiche che le Casse dovranno mettere a disposizione affinché l'Inps proceda al pagamento della quota dell'assegno di competenza delle Casse, sono state accolte le richieste degli Enti Privati che volevano monitorare la quantificazione degli importi da accantonare. In particolare è stata prevista la possibilità per le Casse di effettuare dei controlli formali sull'importo messo in pagamento dall'Inps entro i successivi tre mesi dalla liquidazione della pensione e nell’ipotesi vengano riscontrati errori sull'importo da mettere in pagamento scatteranno i conguagli.
L'intesa sulla convenzione non sblocca tuttavia ancora i pagamenti delle pensioni dei professionisti. Occorre ora che ogni Cassa sottoscriva la convenzione con l’Inps.
Finalmente - ha dichiarato Gianni Mancuso, Presidente ENPAV - dopo oltre un anno di attesa, prima per la Circolare Inps - uscita solo a settembre dello scorso anno - e ora per la Convenzione INPS/CASSE sulle modalità operative, potrà trovare piena attuazione un diritto introdotto da una legge. Nel frattempo si sono create anche situazioni difficili per colleghi veterinari che avendo esercitato legittimamente il diritto al cumulo pensionistico, si sono trovati ad essere privi di stipendio e di pensione, come fossero degli esodati. Con questa legge si è posta fine ad asimmetrie tra sistemi previdenziali e tra lavoratori con carriere mobili. Fenomeno quest’ultimo che non potrà che aumentare in futuro vista l’instabilità del mercato del lavoro”.
La causa principale di questa lunga attesa è ascrivibile in particolare alla difficoltà di regolamentare la pensione di vecchiaia in cumulo, definita prestazione a formazione progressiva, con tutta una serie di problematiche gestionali e di diritto, visto che i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia non coincidono tra i diversi sistemi previdenziali coinvolti nel cumulo. Ora saranno le Casse ad andare singolarmente alla firma della Convenzione con INPS, mentre invece entro una decina di giorni sarà rilasciata da INPS la piattaforma procedurale.
Sul sito ENPAV è intanto disponibile la modulistica (www.enpav.it), scaricabile nella specifica sezione dell’area Prestazioni.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI