Proseguirà anche per il 2018 l’impegno della Federazione in favore dei Medici Veterinari che si iscriveranno per la prima volta ad un Ordine Provinciale: FNOVI ha infatti sottoscritto una nuova polizza che prevedrà la copertura inerente la Responsabilità Civile Professionale nel corso dell’intera annualità.
La polizza è stipulata senza tacito rinnovo, pertanto il singolo Medico Veterinario dovrà dotarsi, alla scadenza della copertura, di una polizza assicurativa a contraenza personale e potrà farlo continuando ad avvalersi delle condizioni previste sulla base dell'accordo quadro vigente tra FNOVI, Marsh e HDI Assicurazioni e conoscibili accedendo alla piattaforma informatica presente sul portale FNOVI.

Per l’annualità 2018 sono state apportate le seguenti migliorie:
1)        aumento del massimale per sinistro da € 250.000,00 ad € 300.000,00;
2)        aumento del sotto-limite per attività speciali da € 20.000,00 a € 25.000,00;
3)        modifica delle definizioni di Sinistro e Sinistro Plurimo quale “Richiesta di risarcimento pervenuta durante il tempo dell’assicurazione”  e non come “Verificarsi del fatto dannoso”;
4)        inserimento della facoltà di notifica delle circostanze;
5)        aumento da 60 a 90 giorni del termine per la comunicazione dei consuntivi;
6)        sconto del 50% del premio di regolazione: nuovo premio pro capite per adeguamento del premio € 17,50.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI

Una nota pervenuta firma del legale rappresentante di una associazione operante sul territorio calabrese ha offerto l’occasione alla Federazione per ribadire di  ritenere “inaccettabile la procedura dell’affidamento di incarichi pubblici relative all’esercizio di una attività medica o medico veterinaria secondo il criterio del ‘maggior ribasso’. Questa scelta non pone attenzione sulla straordinaria differenza che corre tra una prestazione intellettuale (nel caso in commento si tratta poi di attività medica) e l’erogazione di un qualsiasi servizio (per esempio di lavanderia o giardinaggio)”.

Il caso prospettato riguarda l’avviso pubblico emanato per la formazione di un elenco di professionisti per l’eventuale conferimento di incarichi attinenti all’area veterinaria (incarico esterno di Direttore Sanitario dell’Oasi Canina Sam Florio): la denuncia formulata stigmatizza la mancanza di criteri di valutazione legati ad una graduatoria di merito a seguito dell’analisi comparativa tra i curricula ma, soprattutto, alla luce della mera convenienza economica dell’offerta/preventivo.

Da qui la denuncia che il ribasso al di sotto di un certo standard mette a repentaglio la sanità animale.
Gaetano Penocchio nella sua risposta ha ricordato che la Federazione è intervenuta più volte denunciando le criticità legate alla prassi di acquisire prestazioni medico veterinarie a prezzi scontatissimi, nella convinzione che il fenomeno della corsa al ribasso degli onorari debba essere sradicato alla base, e auspicando la presenza sul territorio di professionisti con una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza del loro ruolo e del loro agire.
Per la FNOVI non deve perdersi di vista che i servizi erogati dai professionisti sono prestazioni d’opera intellettuale che non possono essere sottoposte sic et simpliciter alle leggi del mercato e della concorrenza.

 

Arriva il “veterinario aziendale”. Avrà il compito di gestire il sistema informativo per il funzionamento delle reti di epidemio-sorveglianza, che assicura la raccolta, la gestione e l’interscambio delle informazioni tra l’operatore del settore alimentare che alleva animali destinati alla produzione di alimenti e le autorità competenti del settore veterinario, della sicurezza alimentare e dei mangimi.

Il sistema informativo nazionale per le reti di epidemio-sorveglianza deve garantire per le Regioni la cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali preesistenti anche in base al Codice dell’Amministrazione Digitale. In fase di prima applicazione del decreto va previsto che il corso ECM per il veterinario aziendale che il provvedimento indica, possa essere soddisfatto entro dodici mesi dall’accettazione dell’incarico. Altro paletto delle Regioni è che nel manuale applicativo, sia previsto che le registrazioni supplementari e le misure da attuare per la biosicurezza, la sanità animale e il benessere animale siano effettuate in base al Regolamento UE 429/2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).

II veterinario aziendale è un medico veterinario libero professionista che opera professionalmente e con carattere di  continuità, con un rapporto  diretto con l'operatore, definito con atto formale.
II veterinario aziendale è iscritto all'Ordine dei medici veterinari; ha partecipato in ambito Ecm ad un corso di formazione per veterinario aziendale organizzato secondo quanto contenuto nell’allegato al provvedimento; non è in condizioni che configurino un conflitto di interessi; non svolge attività a favore di imprese che forniscono servizi all'azienda zootecnica o di ditte fornitrici di materie prime, materiali, prodotti o strumenti.
La Federazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (FNOVI) curerà la tenuta di un elenco pubblico nazionale dei veterinari che soddisfano i requisiti. La decadenza dei requisiti professionali e/o sopraggiunte sanzioni disciplinari per documentate violazioni deontologiche e/o di legge possono comportare la cancellazione dall' elenco.

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L’obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario, senza il quale l’intervento del medico è – al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità – sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse del paziente; pertanto, un tale obbligo è a carico del sanitario, il quale, una volta richiesto dal paziente dell’esecuzione di un determinato trattamento, decide in piena autonomia di accogliere la richiesta e di darvi corso.

La Corte di Cassazione (sezione civile, sentenza 16503/2017) non ha dubbi sul fatto che l'obbligo del consenso informato sia legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. E in caso manchi è sicuramente “illecito”, anche se la cosa è avvenuta nell'interesse del paziente.

L’obbligo riguarda le informazioni circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui viene sottoposto un paziente e l'acquisizione del consenso da parte di questo rappresenta una prestazione "altra e diversa da quella dell'intervento medico", perché la Corte la giudica “idonea ad assumere una rilevanza autonoma ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria”.
Nella sentenza la Cassazione traccia una vera e propria identità del consenso informato, dei suoi obblighi e dei suoi effetti in caso di incompletezza od omissione.
Il diritto ad essere correttamente informati per potere esprimere un consenso al trattamento sanitario sulla propria persona va attentamente ricostruito alla stregua dei principi generali già affermati dalla Cassazione:
 - la lesione del diritto a esprimere il consenso informato da parte del medico si verifica per il solo fatto che egli tenga una condotta che lo porta al compimento sul paziente di atti medici senza avere acquisito il suo consenso;
 - il c.d. danno evento cagionato da questa condotta è rappresentato dallo stesso intervento sul paziente senza la previa acquisizione del consenso, cioè, per restare al caso dell'intervento chirurgico, dall'esecuzione senza tale consenso dell'intervento sul corpo del paziente; danno-evento in questione che risulta, dunque, dalla tenuta di una condotta omissiva seguita da una condotta commissiva;
 - il danno conseguenza è, invece, rappresentato dall'effetto pregiudizievole che la mancata acquisizione del consenso e, quindi, il comportamento omissivo del medico, seguito dal comportamento positivo di esecuzione dell'intervento, ha potuto determinare sulla sfera della persona del paziente, considerata nella sua rilevanza di condizione psico-fisica posseduta prima dell'intervento, la quale, se le informazioni fossero state date, l'avrebbe portata a decidere sul se assentire la pratica medica.

Con la sentenza n. 621/2017, pubblicata in data 8 settembre u.s., il TAR Emilia ha integralmente accolto il ricorso FNOVI - nonché il riunito il ricorso S.I.V.eM.P. intervenuto ad adiuvandum - annullando la Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna 898 del 21 giugno 2016, che aveva istituito la nuova qualifica di “Operatore all'assistenza veterinaria”.

Tutti i motivi di ricorso sono stati accolti e la FNOVI valuta pienamente soddisfacente l'esito del giudizio.

Si ricorda che la Regione Emilia Romagna aveva deliberato l'istituzione di una nuova figura professionale denominata "Operatore all’assistenza veterinaria", qualificandone le attribuzioni mediante l'individuazione di funzioni invece peculiari e dunque proprie e riservate al medico veterinario; una nuova professionalità che la Regione avrebbe voluto impiegare presso aziende e operatori privati ma anche e perfino nelle aziende pubbliche, vale a dire nel S.S.N..
Contro tale provvedimento la FNOVI prima, e immediatamente dopo il SIVeMP, aveva impugnato la Delibera lamentando una violazione della esclusività delle competenze professionali degli iscritti all’Albo, tenuto conto che era stata accertata e certificata una qualifica professionale relativa a competenze rientranti tra quelle riservate al medico veterinario, professione ordinistica regolamentata e la cui certificazione sarebbe rientrata nell’ambito delle competenze esclusivamente statali.
Il TAR dell'Emilia Romagna, definitivamente pronunciandosi, ha accolto il ricorso ed ha, per l’effetto, annullato gli atti impugnati.
Non spetta alla legge regionale – si legge con chiarezza nella sentenzané creare nuove professioni, né introdurre diversificazioni in seno all’unica figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato (sentenza n. 328 del 2009) né, infine, assegnare tali compiti all’amministrazione regionale ed, in particolare alla Giunta (sentenza n. 93 del 2008, n. 449 del 2006)”.

La Corte di Cassazione, nei ripetuti intervento che già si registrano in argomento, ha ribadito come “spetti allo Stato la potestà di individuare le figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, nonché formulare i principi fondamentali della materia, dai quali può svilupparsi la legislazione regionale di dettaglio”.
Dopo un richiamo al quadro normativo vigente, la sentenza ha inoltre richiamato la giurisprudenza espressa dalla Corte Costituzionale la quale ha già chiarito che la competenza specifica del legislatore statale nelle materie delle professioni rimane molto ampia pur al cospetto della competenza legislativa concorrente delle Regioni. La potestà legislativa delle Regioni un materia di ‘professioni’ deve “rispettare il principio secondo il quale l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l’istituzione di nuovi Albi (sentenza n. 335 del 2015) è riservata allo Stato”.
Nel condividere il testo della sentenza con gli Ordini provinciali nonché i colleghi cofirmatari del ricorso, Gaetano Penocchio ha colto l’occasione per ringraziare tutti per l’adesione manifestata alla iniziativa giudiziaria e che ha consentito di mostrare una compatta presa di posizione di tutta la categoria contro tale iniziativa che era stata assunta in danno degli interessi dei professionisti.
Il ricorso aveva registrato anche l’intervento del Ministero della Salute il quale, argomentando in sostanziale coerenza nonché adesione con la Federazione, aveva richiesto l’accoglimento del ricorso